Equitalia deve tutelare i dati personali dei contribuenti
Una donna chiedeva ad Equitalia il risarcimento del danno, anche alla personalità e alla sua reputazione, cagionato dal trattamento dei suoi dati personali.
Il Tribunale adito sulla questione dichiarava la propria incompetenza territoriale; contro tale decisione l’avvocato della donna proponeva Regolamento di competenza precisando che:
- il risarcimento del danno richiesto derivava dall’illegittima trasmissione di richieste di dichiarazioni extragiudiziali da parte di Equitalia, determinate da un debito di soli 33 euro nei confronti della Cassa Forense, le quali avevano avuto ampia eco sulla stampa locale e avevano prodotto un grave danno alla reputazione, all’onore e alla capacità di produrre reddito dell’attrice;
- “il Giudice competente è il Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento” inteso in modo sistematico, comprendendo in tale configurazione anche il luogo dove risiede l’attività e la sede legale della contribuente.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione – a cui si rivolgevano le parti per la definizione della questione – dopo aver affermato che “Equitalia è titolare del trattamento dei dati che si assumono illegittimamente diffusi con le dichiarazioni stragiudiziali oggetto di contestazione, trattandosi di dati nella sua esclusiva disponibilità, trattabili nei limiti consentiti dalla tutela della riservatezza così come garantita dal Codice della Privacy”, ha sottolineato come il giudice monocratico abbia legittimamente declinato la propria competenza in favore di quella di Rimini, non accogliendo, in tal senso, la tesi della ricorrente.
Dalla sentenza n. 12749 del 23 maggio 2013 si evince, pertanto, che “sulle controversie concernenti la violazione della privacy da parte di Equitalia decide il giudice dove ha sede il concessionario della riscossione, titolare del trattamento dei dati, e non quello del luogo di residenza del contribuente”.
Fonte: www.fiscopiu.it