Equitalia: è inesistente la cartella inviata per posta
Interessante sentenza depositata lo scorso 18 settembre (n. 212/23/13), attraverso cui la Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sez. 23 – Sezione staccata di Lecce, in sede di appello, ha accolto le eccezioni formulate da un contribuente e ha annullato la cartella esattoriale notificata per posta da Equitalia.
I giudici tributari hanno stabilito che, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, Equitalia non può notificare le cartelle esattoriali per posta, ma soltanto tramite soggetti previsti dalla norma.
La sentenza dice: “è di tutta evidenza che il legislatore con la norma richiamata indica espressamente le persone abilitate a procedere alla notificazione della cartella esattoriale che non possono che essere gli “Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario”. Solo e soltanto costoro possono avvalersi della notificazione a mezzo posta. Ogni diversa interpretazione viola il disposto della citata norma. […] In tema di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino le norme che dettano rigorose e tassative prescrizioni finalizzate a garantire il risultato del ricevimento dell’atto da parte del destinatario ed attribuire certezza all’esito del procedimento notificatorio, non consentono altra interpretazione se non quella letterale”.
La corte ha così dichiarato l’inesistenza della notificazione della cartella.