Equitalia, guida di NoiConsumatori alla cancellazione dell’ipoteca.
Il 22 febbraio scorso la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4077 del 2010, ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8000 euro. La pronuncia della Corte suprema è stata poi recepita e convertita in un decreto legge dal 26 maggio. Una vittoria per l’ associazione NoiConsumatori.it, presieduta dall’avvocato Angelo Pisani , che da anni combatte le irregolarità delle procedure di riscossione da parte di Equitalia. “Ad oggi sono oltre centomila le ipoteche illegittime per violazione dei limiti di valore e più di un milione gli onesti contribuenti oppressi da cartelle “pazze” ovvero nulle, irregolari e mai notificate come per legge, – spiega il Presidente Angelo Pisani – che danno luogo ad ingiuste ipoteche, pignoramenti di stipendi e conti correnti o fermi auto ai danni di onesti consumatori. La malburocrazia e la mancata trasparenza e proporzionalità da parte della concessionaria hanno fatto sì che questa sparasse nel mucchio senza controllare preliminarmente la regolarità dei presunti crediti, diffondendo dati errati dei contribuenti nel circuito finanziario che in questo modo risultavano cattivi pagatori. Come in passato, ribadiamo anche oggi che non ha ragione d’essere l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 602/73, che per dottrina e giurisprudenza unanime è atto funzionale all’espropriazione immobiliare – l’articolo è inserito nella sezione IV del capo II, titolo II, del D.P.R. 602/73, relativo alle “disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare” – se, poi, l’azione esecutiva non fosse consentita dalla stessa legge, perché il credito da realizzare è inferiore a quello per il quale tale tipo di procedura “speciale” è consentita. Ne deriva, perciò, che per crediti inferiori agli 8mila euro e mancanza di preavviso di pagamento, l’unica modalità consentita dalla legge risulta essere quella dell’espropriazione dei beni mobili registrati, capo III del D.P.R. 602/73, semmai preceduta dal fermo dei beni mobili registrati, art. 86 dello stesso dpr, come oramai stabilito dalla Giurisprudenza in materia che, facendo rispettare specificamente la relativa, normativa ha posto un freno al pericolo di veder ipotecate per pochi euro tutte le case ed i beni degli cittadini italiani”.
. “Il decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter) sancisce che l’agente di riscossione non può ipotecare un bene – di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni – se l’importo complessivo a cui ammonta il debito è inferiore agli ottima euro. Dal 26 maggio, in pratica, la società Equitalia non potrà più, per legge, iscrivere alcuna ipoteca per crediti inferiori agli ottomila euro” – spiega Pisani.
NoiConsumatori ricorda che, con la direttiva n.10/2010 del 6 maggio, Equitalia ha instituito un modello di autodichiarazione per interrompere le procedure di riscossione qualora i contribuenti ritengano di aver ricevuto una cartella “pazza”, ovvero di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione. Ma come si fa a richiedere la cancellazione dell’ipoteca?
Di seguito riportiamo facsimile di istanza di autotutela:
Racc. AR (o a mani) Spett.le Equitalia Spa
Sportello di ______________
p.c.
NoiConsumatori
Piazza Vanvitelli, 15 – 80129 Napoli*
ISTANZA DI RIESAME / CANCELLAZIONE IPOTECARIA
Il sottoscritto…………………………..
nato a…………. il………………… codice fiscale…………………..
e residente in …………………………….
(qualora l’iscrizione attenga ad una persona giuridica, aggiungere: nella sua qualita’ di legale rappresentante
della societa’ ………………………… con sede in ………………………..)
premesso che
– in data……………….. e’ stata iscritta ipoteca sul/i proprio/i immobile/i sito/i in …………………….. via………………………… ;
– il debito contestato e’ di importo inferiore ad Euro 8.000,00;
– la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4077 del 22 febbraio 2010 ha ritenuto illegittime le iscrizioni ipotecarie immobiliari effettuate dalla societa’ di riscossione per importi inferiori a 8.000,00;
– detta pronuncia e’ stata peraltro tempestivamente recepita dal legislatore nazionale, con decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010 convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter);
– che pertanto i presupposti per il mantenimento della misura cautelare sono insussistenti.
CHIEDE
il riesame della posizione nonche’ la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione ipotecaria suddescritta, con oneri di iscrizione e cancellazione a carico della societa’ di riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della presente, nonche’ la comunicazione tempestiva della avvenuta cancellazione al seguente recapito………………………………………………………………………………..
Si allega fotocopia del documento di identita’.
In fede,
LUOGO, DATA
Firma
(*) Non importa che inviate a NoiConsumatori la copia conoscenza per raccomandata, è sufficiente spedire la lettera per posta ordinaria. Molto gradito, invece, sarebbe un contributo inserito in busta
pensionato purtroppo è più di un mese all’invio della raccomandata ad equitalia con il modulo di cancellazione ipoteca,ma non ho ricevuto nessuna risposta affermativa.Ma è possibile mai che questa società debba fregarsene di tutto e di tutti?Cosa fare?