Equitalia: inidoneità della sola relata di notifica, disgiunta dall’atto originale, a fornire prova dell’avvenuta notifica dell’atto
Un altro risultato vincente quello ottenuto dall’Avv. Angelo Pisani che da anni lotta contro i clamorosi soprusi dell’Agente della Riscossione Equitalia.
Infatti i Giudici della CTP di Napoli sez. n. 28 con sentenza n.818/12 esplicitamente stabiliscono:
“…Peraltro no appare potersi applicare nella fattispecie la presunzione dell’avvenuta notifica degli avvisi di accertamento, ricorrendo alla previsione dell’art. 1335 c.c. in difetto di idonea prova documentale che consenta di “abbinare” la spedizione del plico alla certezza del suo contenuto, in relazione alla contemporanea assenza della prova di eseguita notificazione mediante la compilazione della relazione, datata e sottoscritta,apposta in calce all’originale o alla copia degli avvisi notificati, come previsto dall’art. 148 c.p.c. e secondo i principi affermati dal giudice di legittimità (Cass., Sez. Tributaria, 21/3/2007, n. 6750).
Peraltro, la pretesa nullità della notificazione non può ritenersi certo sanata per effetto della successiva proposizione del ricorso e costituzione, ai sensi dell’art156 c.p.c., non solo perché l’atto manca dei requisiti formali indispensabili e costitutivi per il raggiungimento dello scopo, a mò di inesistenza”.