Equitalia. Iscrizione ipoteca, illegittima senza titolo idoneo
Altro successo per l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori, che vince il ricorso di un suo cliente contro un’ipoteca emessa da Equitalia in merito al pagamento della Tarsu 2005 e 2006 che il ricorrente sostiene di aver già pagato e della Tarsu 2002 della quale non gli è pervenuto nessun avviso. In particolare la sentenza emessa stabilisce illegittima l’iscrizione ipotecaria in assenza del titolo idoneo di cui il Concessionario di riscossione – Equitalia Polis s.p.a. – deve fornire la prova.
La Commissione tributaria di Napoli stabilisce, altresì, che il ricorso del cliente, difeso dall’avvocato Angelo Pisani, va fondato e accolto in quanto anche nel processo tributario trova ingresso il principio dell’onere della prova ex. art. 2697 c.c. a carico del resistente Concessionario alla Riscossione con la conseguenza che lo stesso dovrà fornire prova dell’esistenza ed idoneità del titolo sotteso all’iscrizione ipotecaria, fornendone copia autentica come prescritto ex. art. 2836 c.c.
In base all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. sussiste la diretta responsabilità – aggravata – del Concessionario alla Riscossione per gli atti che lo stesso pone in essere. Nel catodi specie Equitalia Polis s.p.a. è considerata legittima passiva e quindi non è esonerata dall’attività di controllo della legittimità, esistenza, idoneità e regolarità degli atti.
La Commissione Tributaria di Napoli, ritenendo sussistere a carico della Equitalia Polis s.p.a. la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’ha condannata al risarcimento del danno, alla refusione delle spese e alla cancellazione dell’ipoteca a propria cura e spese.