EQUITALIA – LE NOVITA’ IN VIGORE CON LA LEGGE DI STABILITA’ 2016
Grosse novità, quelle introdotte dal Governo in materia di riscossione con la Legge di Stabilità 2016. Vediamo le principali.
CANCELLAZIONE DELL’AGGIO ALL’8 PER CENTO
Con le cartelle emesse dal 1° gennaio 2016 scende e viene ricalcolato il compenso che Equitalia e gli altri agenti di riscossione intascano come pagamento per loro attività di recupero crediti (per esempio quelli di iscrizione agli ordini professionali), il cosiddetto AGGIO. In sostanza ora, se il debitore paga le somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data della ricezione della cartella di pagamento, l’aggio diventa dell’1% in caso di riscossione spontanea, mentre è del 3% in tutti gli altri casi. Scaduti i 60 giorni, l’aggio si assesta al 6% delle somme iscritte a ruolo e degli interessi di mora. Alle percentuali vanno naturalmente aggiunti i costi di notifica della cartella. Sulle cartelle di pagamento consegnate a partire da gennaio 2016, è previsto uno sconto sull’aggio. Il contribuente pagherà il 3% dell’importo della cartella esattoriale se verserà il dovuto entro 60 giorni dalla notifica; il 6% se il pagamento avviene oltre i 60 giorni.
CAMBIANO I TERMINI DI PRESCRIZIONE
Le cartelle per bollo auto di prescrivono in TRE ANNI.
Ed ecco le cartelle Equitalia dal 1 gennaio 2016 si prescrivono in 5 ANNI e NON in DIECI:
- contributi INPS e INAIL
- contributi relativi alla gestione separata;
- imposte locali (ad esempio TASI, TARI e IMU);
- multe stradali;
- sanzioni per omesso o ritardato versamento di contributi e altre sanzioni.
Dieci anni di prescrizione, invece, per Irpef, Imposta di Registro, Iva e Canone Rai.
Occhio ad un’altra rilevante novità: se si perde l’opposizione ad una cartella prescrivibili in cinque anni, la prescrizione di quest’ultima balza automaticamente a dieci anni.
NOTIFICA VIA PEC
Addio alle carte: le notifiche saranno fatte tutte via PEC. Per quanto riguarda le persone fisiche, finora la modifica interessa solo coloro che ne hanno fatto espressa richiesta, perché dotati di questo strumento elettronico, sempre più necessario.
RATE SCADUTE
E’ stata introdotta una salvaguardia per i contribuenti che hanno vecchi piani rateali decaduti. Coloro che a partire dal 15 ottobre 2012 hanno visto decadere vecchi piani rateali a causa del mancato pagamento delle rate, possono riprendere a pagare, ma devono attivarsi entro e non oltre il 31 maggio 2016. Una volta pagata la prima rata, la ricevuta dovrà essere spedita ad Equitalia che comunicherà la nuova rateazione inviando il piano al soggetto debitore. Le nuove rate ottenute saranno al massimo 72, e la decadenza del piano arriverà alla seconda rata non pagata.
I contribuenti che non sono riusciti a completare il pagamento di piani precedenti di rateizzazione (e dunque sono decaduti dal beneficio della rateizzazione) hanno però la possibilità di accedere a un’ulteriore piano di pagamento su rate mensili. In particolare la nuova disposizione stabilisce che le somme non ancora versate, oggetto di piani di rateazione da cui i contribuenti siano decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del presente decreto, possono essere oggetto di un nuovo piano di rateazione, ripartito fino a un massimo di 72 rate mensili. Dal piano di rateazione si decade però per il mancato pagamento di sole due rate.
FERMO AUTO
Purtroppo la rateizzazione non è più condizione sufficiente alla rimozione delle cosiddette “ganasce fiscali”. Prima il fermo amministrativo si poteva bloccare ottenendo una dilazione e pagando la prima rata. Oggi invece occorre aver pagato fino all’ultima rata per liberare il mezzo. Ma sono previste DUE ECCEZIONI:
- è sufficiente il pagamento della prima rata se il veicolo è strumentale all’attività dell’impresa o del professionista;
- la dilazione è stata ottenuta prima che il fermo diventasse esecutivo.
La multa per chi circola con un mezzo colpito da fermo amministrativo va dai 1.988 ai 7.953 euro.
I PIGNORAMENTI
E veniamo al capitolo, non meno dolente, dei pignoramenti. Nel 2015 è stata introdotta una norma relativa alle pensioni che impedisce il pignoramento di somme che corrispondono all’importo dell’assegno sociale, aumentato del 50% (pari a 680 euro mensili). Equitalia potrà dunque pignorare esclusivamente un quinto dell’importo. Per quanto concerne gli stipendi, ecco le soglie per il pignoramento:
- un decimo per stipendi inferiori a 2.500 euro;
- un settimo per stipendi compresi fra 2.501 e 5.000 euro;
- un quinto per stipendi superiori a 5.001 euro.
Vi sono poi delle novità relative ai conti correnti e pensioni accreditate. Se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, non è possibile pignorare più del triplo dell’assegno sociale, circa 1.440 euro. Se invece l’accredito è contemporaneo o successivo il pignoramento, allora la soglia è pari ad un quinto dell’importo.
Ulteriori dettagli su:
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Qualcuno ne sá qualche cosa in piú? Non trovo altre informazioni a riguardo.