Equitalia. Non è sufficiente aver cancellato in ritardo l’ipoteca illegittima
Equitalia. Non è sufficiente aver cancellato in ritardo
l’ipotecaillegittima. L’agente per la riscossione condannata alle spese
di litenei due gradi di giudizio. Due sentenze della CTP e della CTR
diLecce. Chi sbaglia deve pagare. E non esiste Equitalia che tenga. È
questo ilnudo e crudo significato di due esemplari sentenze che sono
statesegnalate a Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei
Diritti”,dal tributarista e noto avvocato Maurizio Villani, emesse
dallacommissione tributaria provinciale di Lecce e della
commissionetributaria regionale di Bari, sezione distaccata di Lecce. Le
due decisioni hanno entrambe condannato Equitalia al pagamentodelle
spese di lite nei due gradi di giudizio a seguitodell’iscrizione
illegittima di ipoteca cancellata, peraltro,tardivamente. La questione
rilevante per i due collegi tributari è che non èsufficiente, che
l’Agente per la riscossione abbia comunicato in seded’udienza di
discussione di aver provveduto alla cancellazionedell’ipoteca
illegittima, e quindi solo dopo la proposizione delricorso tributario,
causando comunque un danno, che nel caso di specieriguardava l’attività
imprenditoriale di un’azienda con sede nelcapoluogo salentino. Tale
provvedimento (l’intempestiva iscrizione ipotecaria), infatti,“ha
causato un ingiusto danno” – — aveva evidenziato la CTP di Lecce- che
aveva impedito “il normale svolgimento dell’attivitàimprenditoriale
(preclusione all’ottenimento del credito da partedella clientela e delle
banche)” Pena: la condanna alle speseprocessuali. Non contenta,
Equitalia aveva proposto comunque appello alla sentenzaed anche in
secondo grado con la decisione le cui motivazioni sonostate depositate
in cancelleria lo scorso 08 ottobre, è stataconfermata in toto la
sentenza di primo grado e la condanna alle spesedel doppio grado di
giudizio.