Equitalia non indica le modalità di impugnazione? L’ipoteca è invalida
L’iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia è invalida se non viene indicato il termine entro cui poter proporre l’opposizione e l’autorità a cui questa deve essere avanzata. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 4777/13, con cui ha inoltre precisato che, per iscrivere l’ipoteca, il debito del contribuente deve essere superiore agli 8mila euro.
Il caso
Una contribuente si oppone alla procedura esecutiva promossa nei suoi confronti da Equitalia per la riscossione di tributi per un importo di circa 2mila e 500 euro. Denuncia l’illegittimità dell’iscrizione di ipoteca sui suoi beni immobili e il Giudice di Pace, ritenuta la propria giurisdizione, dichiara nulla l’iscrizione. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’iscrizione ipotecaria è la Cassazione, adita da Equitalia. La Suprema Corte ha modo di fare alcune precisazioni in materia. Prima di tutto chiarisce che, in tema di esecuzione esattoriale, devono essere rispettati «sia il principio di legalità», «sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni». Tra questi adempimenti è da annoverare sicuramente la comunicazione all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – dei termini e delle modalità con cui proporre opposizione e far valere le proprie ragioni. Il debito del contribuente non supera gli 8mila euro. Ma non è tutto. Infatti, gli Ermellini, richiamando due decisioni delle Sezioni Unite della stessa Corte (Cass., 4077/10 e 4771/12), ribadiscono che l’ipoteca, «pur non essendo atto di esecuzione», non può essere iscritta «se il debito del contribuente non supera gli 8mila euro». Niente da fare per Equitalia dunque, che si vede rigettare il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it