Equitalia, notifica intempestiva: condanna a spese insindacabile in Cassazione
La società concessionaria per la riscossione dei tributi ricorre avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato una cartella di pagamento in quanto notificata oltre il termine perentorio di legge, con conseguente condanna della società alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c..
Spese di lite: la regola della soccombenza e la sua derogabilità
Secondo quanto stabilito dall’art. 91 c.p.c., il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Tale regola generale soffre le eccezioni stabilite dall’art. 92 c.p.c..
In particolare, il comma 2 della predetta norma dispone che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, in due casi:
- soccombenza reciproca tra le parti;
- gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
Il mancato esercizio del potere discrezionale “derogatorio” della regola generale sulle spese di lite trova fondamento in un fatto negativo (mancanza di “giusti motivi” nel testo previgente dell’art. 92 c.p.c. o “gravi ed eccezionali ragioni nel testo attualmente vigente) ed è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione, in quanto non soggetto a motivazione.
Notifica della cartella di pagamento oltre i termini ed eventuale condanna alle spese di lite della società concessionaria della riscossione dei tributi: insindacabilità in sede di legittimità
Fissato il principio dell’insindacabilità in sede di legittimità della mancata pronuncia di compensazione totale o parziale delle spese di lite da parte del giudice del merito, il Collegio si sofferma sulla tematica specifica della condanna alle spese di lite a carico della società di riscossione dei tributi a causa della notifica della cartella di pagamento oltre il termine perentorio di legge.
A tal proposito la Suprema Corte afferma che la condanna alle spese di lite è fondata sul criterio legale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Non è utilizzabile, ai fini dell’eventuale esclusione della condanna alle spese di lite il diverso criterio fondato sull’accertamento della colpa della società concessionaria nel ritardo della notifica della cartella di pagamento.
In altre parole, i giudici di Piazza Cavour ritengono che la statuizione, nel merito, della condanna alle spese di lite in applicazione del principio legale della soccombenza sia intangibile in sede di legittimità, non potendosi riconsiderare l’assenza di colpa della società di riscossione dei tributi nella intempestiva notifica della cartella di pagamento ai fini di un eventuale riforma della condanna alla rifusione delle spese.
La pronuncia non va letta, quindi, nel senso che ogniqualvolta la società concessionaria violi il termine perentorio di legge previsto per la notifica della cartella di pagamento debba essere condannata al pagamento delle spese di lite.
Il significato è un altro: qualora il giudice del merito non abbia emesso una pronuncia (discrezionale) di compensazione delle spese, adottando il diverso criterio legale della soccombenza, la relativa statuizione è insindacabile in sede di legittimità.