Equitalia. Pignoramento bene indiviso
È quanto si evince dalla sentenza n. 6809/13 della Corte di Cassazione del 19 marzo 2013. Nel caso di specie, Equitalia pignorava i saldi attivi esistenti presso un banca e intestati al deceduto sig. X. I predetti beni appartenevano agli eredi dell’uomo (i tre figli), di cui uno debitore esecutato.
a) che l’espropriazione forzata dell’intera quota, spettante a un compartecipe, dei beni compresi in una comunione, è certamente possibile, ma limitatamente a tutti i beni indivisi di una singola specie (immobili, mobili o crediti);
b) che, iniziata l’espropriazione della stessa, il giudice dell’esecuzione può disporre la separazione in natura della quota spettante all’esecutato (debitore), se questa è possibile o, in caso contrario, ordinare che si proceda alla divisione, oppure disporre la vendita della quota indivisa;
c) che non è invece ammissibile l’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comunione comprenda più beni della stessa specie, perché potendo, in sede di divisione, venire assegnato al debitore una parte di un altro bene facente parte della massa, il pignoramento potrebbe non conseguire i suoi effetti, per inesistenza nel patrimonio del debitore, dell’oggetto dell’esecuzione.
Fonte: www.fiscal-focus.info