Equitalia, procedure di vetro con accesso ai documenti
Accesso agli atti, e ai nomi dei responsabili dei procedimenti di Equitalia a tutto campo. Equitalia deve indicare i nomi dei responsabili dei procedimenti relativi alle cartelle esattoriali quando, in sede penale, il funzionario responsabile invoca la presenza di direttive superiori e non fornisce le informazioni. E non solo. Al contribuente devono essere forniti tutti gli atti e i provvedimenti anche con estremi ignoti, gli atti e i documenti dell’istruttoria relativi alle cartelle in capo al contribuenti, nonché tutti i documenti di prassi amministrativa relativa alla richiesta del contribuente che devono essere mostrati, o per usare il linguaggio tecnico, messi in ostensione di fronte alla richiesta del contribuente. Insomma un diritto di accesso amministrativo a tutto campo, quello riconosciuto dal Tar del Lazio, nella sentenza del 13 marzo 2013, numero 2660, con cui ha condannato Equitalia dichiarando illegittimo il suo silenzio. Di più, il Tar ha concesso 30 giorni di tempo alla società per la riscossione per preparare la documentazione richiesta e consegnarla al ricorrente. Una vera e propria operazione trasparenza sulle cartelle esattoriali.
Il Tar ha dunque accolto le richieste di un avvocato che ha presentato ricorso contro il silenzio rifiuto di Equitalia (in particolare Equitalia Sud per la provincia di Roma) sull’istanza di accesso con cui chiedeva di prendere visione e estrarre copia di tutta la serie di documenti sottesi a una iscrizione ipotecaria per cartelle dal valore inferiore agli 8 mila euro. La richiesta era legata alla preparazione della strategia difensiva del contribuente in contenzioso penale proprio a seguito di una lite tributaria con Equitalia per le cartelle in questione. I giudici amministrativi innanzitutto rilevano che l’accesso ai documenti è un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in giurisdizione esclusiva e il cui giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza del diritto in questione piuttosto che la verifica della sussistenza dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo. «Tanto che», dice la sentenza, «il giudice può direttamente ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, sostituendosi all’amministrazione». Per il Tar, nella vicenda, esiste un interesse concreto, diretto e attuale del ricorrente all’ostensione richiesta per «esigenze di difesa in giudizi che lo vedono direttamente coinvolto, sia nei confronti del responsabile dell’iscrizione ipotecaria contestata sia in relazione a querela che ha ricevuto in relazione ai medesimi fatti». Per i giudici la richiesta del contribuente non contrasta con gli orientamenti del diritto amministrativo nel senso che la «giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/90, il soggetto che detiene la documentazione oggetto di istanza di ostensione non deve delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, in quanto il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale volti ad implementare la tutela d’un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante, per cui il limite di valutazione della pubblica amministrazione sulla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso ai documenti, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti», I giudici dunque bocciano la linea di difesa di Equitalia sud in ordine alla carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Per il Tar infatti il ricorrente ha sufficientemente chiarito nell’atto introduttivo di avere necessità della documentazione richiesta non nel giudizio tributario ma in un giudizio in sede penale nei confronti del funzionario responsabile che invocava la presenza di direttive superiori per procedere. (Dario Ferrara e Cristina Bartelli)
Fonte: www.professionisti.it