EQUITALIA: STOP
A GANASCE FISCALI
“SELVAGGE”.
LE MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70, LIMITANO I POTERI CONCESSI A EQUITALIA IN MATERIA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA E GANASCE FISCALI.
Di seguito il testo delle modifiche al decreto, riferite a EQUITALIA.
gg-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
1) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all’articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 1 funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all’articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
2) all’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da “degli enti locali” fino a “dati e” sono sostituite dalle seguenti: “tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito di accedere ai dati e alle”;
3) il comma 2 dell’articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;
4) il comma 28 sexies dell’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, m. 133, è abrogato,
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa”;
gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell’articolo IO, comma 3-bis. del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
2) ottomila euro, negli altri casi;
gg-undecies) all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dai seguente:
“1. Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10, comma I-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi”;
2) al comma 2, le parole: “all’importo indicato” sono sostituite dalle seguenti: “agli importi indicati”;