Esame da avvocato? Al candidato non va spiegato il motivo del voto
Nell’esame da avvocato la commissione non è tenuta a motivare il voto dato al candidato.
Lo
ha dichiarato il Tar del Lazio con un sentenza del 25 gennaio 2010 con cui ha respinto la questione di legittimità
costituzionale sollevata da una candidata, la quale si era riferita a
norme concernenti l’esame di abilitazione alla professione legale. In particolare “la valutazione mediante meri coefficienti
numerici non contraddice né il principio di buon andamento della p. a.
, evidenziandosi, anzi, come modalità procedimentale atta ad assicurare
snellezza ed economicità all’azione amministrativa, né il principio di
imparzialità, la cui osservanza è sempre sindacabile da parte del
giudice amministrativo attraverso la già evidenziata verificabilità,
sul piano della logicità e ragionevolezza, dei punteggi attribuiti al
candidato”. E ancora, i giudici hanno spiegato che “la determinazione dei criteri da parte della
Commissione esaminatrice centrale si sostanzia nella predisposizione di
una griglia valutativa la quale, per sua stessa natura, oltre che per
il rango del tipo di prova, non può che comportare la fissazione di
parametri di carattere generale, lasciando ampio spazio alla
successiva, concreta valutazione dei singoli elaborati”.