Va sospeso, ai fini di un riesame, il diniego di ammissione alle prove orali degli esami di avvocato se è dubbio si sia in presenza di copiatura da un testo non consentito.
E’ questo il principio enunciato con l’ordinanza in rassegna dalla IV Sezione del CdS in materia di esami per l’abilitazione forense.
In particolare, per il Collegio, non può essere annullata la prova “se non vi è corrispondenza – né sul piano testuale né su quello dello sviluppo della traccia – fra la prova di esame e i testi vietati indicati dalla Commissione d’esame, di modo che non è inverosimile che si tratti di mera parafrasi di massime giurisprudenziali tratte da commenti dei quali era consentita la consultazione (idonea a essere valutata negativamente sul versante dell’originalità dell’apporto del candidato, ma non a dar luogo a esclusione dalla prova)”.