Esame di avvocato e anonimato: ”ricorreggete il compito insieme ad altri 10” Consiglio di Stato , sez. IV, ordinanza 26.08.2009 n° 4214
Consiglio di Stato
Sezione IV
Ordinanza 26 agosto 2009, n. 4214
REPUBBLICA
ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 5401 del 2009, proposto da:
E.
R., rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Morcavallo, Beniamino
Rizzuti, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via
Arno N.6;
contro
Ministero della Giustizia, Commiss.
Esami Avvocati c/o Corte D’Appello Catanzaro, Commiss. Esami Avvocati
c/o Corte D’Appello Lecce, rappresentati e difesi dall’Avvocatura,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la
riforma della ordinanza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE II n.
00372/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVE
ORALI ESAMI AVVOCATO.
Visto l’art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commiss. Esami Avvocati c/o Corte D’Appello Catanzaro;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Commiss. Esami Avvocati c/o Corte D’Appello Lecce;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 il dott. Salvatore
Cacace e uditi per le parti gli avvocati Beniamino Rizzuti e Antonio
Grumetto;
Considerato:
– che il riesame degli
elaborati dell’odierno appellante, disposto con Ordinanza del T.A.R.
Catanzaro n. 663/2008 ( non impugnata e dunque recante un ordine del
Giudice definitivo ed ineludibile ), non pare, alla luce delle
risultanze verbale della Commissione n. 365 del 9 gennaio 2009 e delle
successive relazioni svolte, esser stato assistito da sufficienti
garanzie a tutela del fondamentale principio dell’anonimato del
candidato, non risultando in particolare che si sia preliminarmente
provveduto ad una nuova numerazione ed “imbustamento” degli elaborati
da ricorreggere, necessarii, alla luce del contenuto della nota prot.
n. 15389 in data 10 ottobre 2008 della Corte dei Appello di Catanzaro e
dell’espresso richiamo della nota stessa nel citato verbale, a
garantire che il riconoscimento dell’autore degli stessi avvenisse solo
a conclusione dell’esame;
– che tale garanzia pare in questa
fase poter essere raggiunta provvedendo alla ricorrezione contestuale,
previa effettuazione delle operazioni di cui sopra, anche degli
elaborati di altri dieci candidati alla stessa sessione d’esame presso
la stessa sede di Corte d’Appello;
P.Q.M.
accoglie
l’appello ( ricorso numero: 5401/2009 ) e, per l’effetto, in riforma
dell’ordinanza impugnata, accoglie, nei sensi di cui in motivazione,
l’istanza cautelare proposta in primo grado.
La presente
ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 agosto 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/08/2009.
IL SEGRETARIO
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 26
agosto 2009, n. 4214, segna un nuovo arresto giurisprudenziale in
materia di prove d’esame per il conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio della professione forense.
In ordine alle
fattispecie di c.d. riesame degli elaborati a seguito di ordinanza
cautelare intimata dal Giudice Amministrativo di prime cure, infatti,
il Giudice amministrativo ha ricordato che l’operazione per la quale
non risulti che si sia preliminarmente provveduto ad una nuova
numerazione ed “imbustamento” degli elaborati da ricorreggere non pare
rispettare le garanzie poste a tutela del fondamentale principio
dell’anonimato del candidato: in sintesi, il riesame deve, comunque,
«garantire che il riconoscimento dell’autore degli stessi avvenisse
solo a conclusione dell’esame».
Utile, per giunta,
l’indicazione delle concrete modalità attraverso le quali l’anonimato
avrebbe potuto trovare tutela: vi è garanzia dell’anonimato, ad
esempio, se si provvede «alla ricorrezione contestuale … anche degli
elaborati di altri dieci candidati alla stessa sessione d’esame presso
la stessa sede di Corte d’Appello».