Esame di avvocato: la motivazione deve essere sufficiente e non contraddittoria
E’ contraddittoria la motivazione con la quale una Commissione
d’esame ha scrutinato come insufficienti le prove riguardanti la
redazione del parere e dell’atto di diritto penale in contrasto con la
differente valutazione numerica poi attribuita alle due prove.
Questa
la motivazione con cui – in esito all’esame della domanda incidentale
di sospensione del provvedimento di non ammissione alla fase orale
dell’Esame di Abilitazione all’Esercizio della Professione Forense –
Anno 2008 – la Seconda Sezione del T.A.R. Toscana ha motivato
l’accoglimento della domanda cautelare.
E’ appena il caso di far notare che il T.A.R. Toscana, nel proprio obiter dictum,
ha inteso far riferimento non tanto alla presunta insufficienza del
voto numerico quale motivazione di una finale determinazione in ordine
agli esiti della partecipazione all’esame di abilitazione del
ricorrente (argomento sul quale la Sezione II mantiene lo stesso
orientamento dell’arresto n. 8855 del 21 dicembre 2005), bensì ha
rilevato come il punteggio assegnato alle prove non fosse coerente ed
univoco rispetto alla valutazione espressa sugli elaborati del
ricorrente, risultando i due paramentri – pertanto – contraddittori.
In
sostanza, il T.A.R. adito ha giustificato la sospensione in ragione
della contraddittorietà dei risultati valutativi emergenti, da un lato,
dalla motivazione associata agli elaborati (motivazione insufficiente
nei suoi contenuti) e, dall’altro lato, dal punteggio numerico
associato alla prova svolta (decisamente negativo), i quali si sono
prefigurati come decisamente in contraddizione fra di loro.
In
tema di necessità di una motivazione apposita associata ad un
punteggio, del resto, si segnala la sostanziale monoliticità
dell’argomento di diritto, con il quale si giudica sufficiente il voto
numerico (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2008, n.
1698; Cons. Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5410); solo con un
recentissimo, raro e particolare arresto la V Sezione del Consiglio di
Stato (sentenza 1 settembre 2009, n. 5145) ha stabilito che «l’onere
di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso
pubblico non può essere sufficientemente adempiuto con il solo
punteggio numerico, ogni qualvolta la complessità delle prove e la loro
interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a
svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i
criteri di valutazione e l’ostensibilità dell’apprezzamento in maniera
più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico».
T.A.R.
Toscana – Firenze
Sezione II
Ordinanza 15 ottobre 2009, n. 801
(Pres. Nicolosi, Est. Massari)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale AAAA del 2009, proposto da:
X X, rappresentato e difeso dall’avv. Y Y, con domicilio eletto presso Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;
contro
Ministero
della Giustizia in persona del Ministro p.t., Corte d’Appello di
Firenze, Commissione esami abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato, Corte d’Appello di Torino Commissione esami abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura, domiciliataria per legge in Firenze, via degli
Arazzieri 4;
nei confronti di
Z Z;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
–
del provvedimento -pubblicato mediante affissione presso i locali della
Corte di Appello di Firenze il 10 giugno 2009- con il quale il
ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali dalla
Commissione esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Avvocato -sessione 2008- insediata presso la Corte di Appello di
Firenze, a seguito di valutazione negativa espressa dalla Commissione
esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato
-sessione 2008- insediata presso la Corte di Appello di Torino;
–
del verbale di adunanza n. 48 redatto in data 4 febbraio 2009 dalla V
Sottocommissione istituita presso la Commissione Esami per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato -sessione
2008- insediata presso la Corte di Appello di Torino, nella parte in
cui esprime una valutazione degli elaborati del ricorrente
(corrispondenti al numero d’ordine progressivo n. 1127) in termini
numericamente insufficienti per l’ammissione alla prova orale e nella
parte in cui motiva verbalmente il punteggio numerico;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non cognito al ricorrente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia in Persona del Ministro Pro Tempore;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio di Corte D’Appello di Firenze
Commissione Esami Abilitazione All’Esercizio della Professione di
Avvocato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Corte
D’Appello di Torino Commissione Esami Abilitazione All’Esercizio
Professione di Avvocato;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso, ad un primo sommario esame, si palesa sorretto da adeguato fumus boni juris;
osservato,
in particolare, che la motivazione unica con la quale la Commissione ha
scrutinato come insufficienti le prove riguardanti la redazione del
parere e dell’atto di diritto penale appare ictu oculi contraddittoria, risultando in contrasto con la differente valutazione numerica attribuita alle due prove;
ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile;
ritenuto
quindi che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i
presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai
sensi dell’art. 21, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come
modificato dall’art. 3 della l. 205/2000, coordinato con l’art. 1 della
legge stessa;
P.Q.M.
Accoglie, ai fini del riesame, la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione
alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l’intervento dei Magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/10/2009.