Esame di avvocato, non amesso gli orali: quale Tar decide sull’impugnazione? Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 18.01.2010 n° 141
Deve ritenersi che, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112/2003, convertito nella l. n. 180/2003,
rientra nella competenza del T.A.R. locale la controversia avente ad
oggetto la contestazione della mancata ammissione alle prove orali
degli esami di abilitazione forense, in quanto provvedimento adottato
da organo straordinario dell’amministrazione centrale avente sede nella
circoscrizione di tale giudice, che inibisce la partecipazione a fase
concorsuale destinata a svolgersi nel medesimo ambito territoriale.
Con l’arresto in esame, i giudici affermano che il
provvedimento di non ammissione alle prove orali per l’abilitazione
alla professione di Avvocato deve essere impugnato dinnanzi al T.A.R.
della Regione ove ha sede la Corte di Appello presso la quale si sono
tenute le prove scritte.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 112/2003,
la sottocommissione competente ad emettere gli atti riguardanti il
concorso è espropriata delle sole operazioni concernenti la correzione
degli elaborati scritti, operazioni che assumono una valenza meramente
accessoria e strumentale rispetto all’adozione dei provvedimenti
intermedi e finali attribuiti alla propria competenza.
…è
quest’ultimo organo che provvede a svolgere le funzioni decisive sul
piano giuridico, ammettendo i candidati alle prove orali, sicché gli
effetti dell’atto di esclusione da tali prove si producono in via
immediata e diretta nel medesimo ambito territoriale in cui, in
precedenza, sono stati presi i provvedimenti di ammissione alla
sessione di esami e si sono svolte le prove scritte.
Nel
caso di specie, atteso che si trattava di un esame di abilitazione
tenuto presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, è stata affermata
la competenza del T.A.R. Calabria, sezione di Reggio Calabria, risultando del tutto eccentrica la proposizione del ricorso innanzi al T.A.R. della Sicilia, sezione di Catania.
Pertanto,
nessun rilievo assume la circostanza che la correzione delle prove
scritte sia stata effettuata presso una Corte di Appello avente sede
nella Regione Sicilia.
Consiglio di Stato
Sezione IV
Decisione 18 gennaio 2010, n. 141
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7830 del 2009, proposto da:
Ministero
della Giustizia, Commissione Per L’Esame di Avvocato c/o Corte di
Appello di Reggio Calabria – Sessione 2008, Commissione Per L’Esame di
Avvocato c/o Corte di Appello di Lecce – Sessione 2008, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
contro
V. B.,
rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero D’Alia, con domicilio eletto
presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
per la riforma
della
ordinanza collegiale del T.A.R. SICILIA – SEZ. STACCATA DI CATANIA:
SEZIONE IV n. 00411/2009, resa tra le parti, concernente ESAMI DI
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO – MANCATA AMMISSIONE PROVE
ORALI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di V. B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 il dott. Anna
Leoni e uditi per le parti gli avvocati Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia- sezione di Catania, il dr. V. B. ha impugnato la graduatoria
dei soggetti che hanno superato l’esame scritto per l’abilitazione
forense pubblicata presso la Corte di appello di Reggio Calabria il
24/06/09 e il verbale n. 31 del 4/2/09 con cui la Commissione d’esami
per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso
la Corte di appello di Lecce, sessione 2008, ha valutato con esito
negativo gli elaborati scritti redatti dal ricorrente, nonché le
valutazioni numeriche degli elaborati redatti dal ricorrente.
L’Amministrazione
intimata, nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di
competenza, con atto regolarmente notificato alla controparte e
depositato in data 31 luglio 2009 presso il T.A.R. Sicilia- sezione di
Catania, deducendo che sono stati impugnati atti promananti dalla
Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato presso la Corte di appello di Reggio Calabria e dalla
Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato presso la Corte di appello di Lecce , di talché deve essere
ritenuto competente il T.A.R. di Reggio Calabria, ai sensi dell’art.3,
secondo comma, della L.6 dicembre 1971 n. 1034..
Mancando
l’adesione dell’ altra parte e ritenendo il T.A.R. la non manifesta
infondatezza della eccezione formulata, gli atti sono stati trasmessi
al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento con ordinanza
n. 1300/09.
DIRITTO
Respinta,
anzitutto, la eccezione di nullità della notifica del ricorso per
regolamento di competenza, riproposta dal dr. B., cui il TAR ha già
risposto con argomentazioni che il Collegio pienamente condivide,
l’istanza va ritenuta rituale, perché tempestivamente notificata e
depositata nei termini di legge.
Nel merito, l’istanza di regolamento di competenza è fondata.
Invero,
tradizionalmente si è ritenuto rientrare nella competenza del giudice
territoriale (e non del T.a.r. del Lazio), il ricorso contro il
giudizio di esclusione dalle prove orali degli esami di abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato (cfr. , fra le altre, Cons.
St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2518; 10 aprile 2006, n. 1972).
Nel
caso di specie sono stati impugnati atti emanati da organi straordinari
dell’amministrazione che hanno sede nella circoscrizione di T.a.r.
diversi.
Ciò è dovuto alle incisive riforme recate – con la
tecnica della novella – dal d.l. n. 112 del 2003 convertito nella l. n.
180 del 2003, alla disciplina dettata per lo svolgimento dell’esame di
abilitazione dal r.d.l. n. 1578 del 1933 e dal r.d. n. 37 del 1934.
Emerge
dall’analisi del complesso procedimento (e segnatamente delle
operazioni intestate alle varie sottocommissioni), preordinato
all’individuazione dei candidati idonei:
che ciascun candidato è
legato, sotto il profilo giuridico, alla sottocommissione insediata
presso la Corte d’appello di appartenenza;
che tale
sottocommissione è espropriata delle sole operazioni concernenti la
correzione degli elaborati scritti, operazioni che assumono una valenza
meramente accessoria e strumentale rispetto all’adozione dei
provvedimenti intermedi e finali attribuiti alla propria competenza;
che,
in dettaglio, è quest’ultimo organo che provvede a svolgere le funzioni
decisive sul piano giuridico, ammettendo i candidati alle prove orali,
sicchè gli effetti dell’atto di esclusione da tali prove, si producono
in via immediata e diretta nel medesimo ambito territoriale in cui, in
precedenza, sono stati presi i provvedimenti di ammissione alla
sessione di esami e si sono svolte le prove scritte.
Pertanto
deve ritenersi che anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2003, convertito nella l. n. 180 del 2003, rientra nella competenza del
T.a.r. locale la controversia avente ad oggetto la contestazione della
mancata ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione
forense, in quanto provvedimento adottato da organo straordinario
dell’amministrazione centrale avente sede nella circoscrizione di tale
giudice, che inibisce la partecipazione a fase concorsuale destinata a
svolgersi nel medesimo ambito territoriale(cfr., in termini, dec. n.
1972/06 cit.).
Facendo applicazione di tale principio al caso
di specie, la sezione osserva che il ricorrente in primo grado avrebbe
dovuto impugnare gli atti contestati davanti al T.a.r. della Calabria,
sezione di Reggio Calabria, risultando del tutto eccentrica la
proposizione del ricorso innanzi al T.a.r. della Sicilia, sezione di
Catania.
A tanto consegue l’accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, pronunciando sul
regolamento di competenza proposto, lo accoglie e, per l’effetto,
dichiara competente il T.A.r della Calabria-sede di Reggio Calabria.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l’intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18/01/2010.