Esame di avvocato: ricorso improcedibile se con il cautelare si supera l’orale TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 27.01.2010 n° 619
Va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di
interesse, il ricorso proposto avverso il mancato superamento delle
prove scritte dell’esame di avvocato se, successivamente, il candidato
ha superato le prove orali in forza di un provvedimento cautelare
ottenendo anche l’iscrizione all’albo.
E’ questo il principio statuito dal TAR Lecce con sentenza n. 619/2010.
Per
il GA, infatti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse considerato che in esecuzione del
pronunciamento cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I,
sentenza 23 settembre 2009, n. 744), la ricorrente ha, infatti,
superato, in data 6 ottobre 2009, la prova orale dell’esame di
avvocato; ai sensi della previsione dell’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168),
il superamento dell’esame orale importa pertanto, ad ogni effetto, il
conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio
dell’attività di Avvocato.
Ha poi aggiunto il TAR di condividere
le argomentazioni contenute nell’ordinanza cautelare emessa dal
Consiglio di Stato nella fattispecie (Cons. Stato, sez. IV, sentenza 11
novembre 2009, n. 5621), tese a limitare l’applicazione della
previsione ai soli casi in cui il superamento delle prove orali abbia
avuto luogo dopo la rivalutazione (con esito positivo) delle prove
scritte da parte della Commissione.
Per il GA la ratio della
previsione deve, infatti, essere individuata nella necessità di
attribuire stabilità all’esito positivo delle prove intervenuto, a
seguito dell’intervento di un provvedimento cautelare del giudice
amministrativo o di un provvedimento di autotutela; in questa
prospettiva, assume pertanto rilevanza il contenuto stesso del
provvedimento cautelare adottato dal giudice amministrativo
(problematica che oggi ci occupa) che, come noto, non è certo vincolato
da limiti derivanti dall’atto impugnato, ma è certamente esteso
all’adozione delle <<misure cautelari, ……. che appaiono, secondo
le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso>> (art. 21, 8° comma della l. 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 21 luglio 2000, n. 205).
Nella
vicenda che ci occupa, l’ordinanza cautelare della Sezione (T.A.R.
Puglia, Lecce, sez. I, ord. 23 settembre 2009 n. 744) ha ritenuto di
poter ammettere direttamente la ricorrente all’esame orale, sulla base
della rilevazione di gravi vizi di legittimità della correzione e,
soprattutto, di una obiettiva natura degli elaborati d’esame che
permetteva di concludere favorevolmente un giudizio prognostico in
ordine alla sufficienza complessiva della prova scritta; in una simile
fattispecie, deve pertanto ritenersi che il giudizio favorevole in
ordine al superamento della prova scritta sia già nel provvedimento
cautelare e che pertanto l’effetto di definitivo superamento dell’esame
ex art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115
debba essere riportato (differentemente da altre ipotesi in cui
l’esecuzione della misura cautelare presuppone la rinnovazione della
correzione degli elaborati scritti) al superamento del segmento
rimanente, costituito dalla sola prova orale.
Ed ancora, per il
TAR, del resto, nella vicenda che ci occupa, l’improcedibilità del
ricorso deriva anche da un diverso ordine di considerazioni.
In
data 8 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce
ha, infatti, disposto la definitiva iscrizione della ricorrente
all’Albo degli avvocati, sulla base del certificato di idoneità
all’esercizio della professione rilasciato dalla Corte d’Appello di
Lecce in data 6.10.2009.
È quindi evidente come il superamento
della prova orale d’esame (assistito dall’effetto di definitività
previsto dall’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168)
e l’iscrizione della ricorrente all’albo degli Avvocati abbiano
determinato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del
ricorso oggi in decisione, proposto avverso il provvedimento di
inidoneità all’esame di abilitazione.
T.A.R.
Puglia – Lecce
Sezione I
Sentenza 27 gennaio 2010, n. 619
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1282 del 2009, proposto da:
…………,
rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio
eletto presso Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Ministero
della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Reggio
Calabria, Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce,
via Rubichi;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei
provvedimenti di giudizio analitici e sintetici con cui la
Sottocommissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la
Corte di Appello di Reggio Calabria per la sessione 2008/2009, ha
valutato insufficienti gli elaborati della ricorrente, determinando, di
conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; nonché di
ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed
in particolare, ove occorra, del verbale 18 dicembre 2008 nel quale
sono indicati i criteri generali di valutazione che
ha fissato e, del verbale 18.02.2009 della Sottocommissione presso la
Corte di Appello di Reggio Calabria, nel quale sono riportate le
operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di
Commissione Esami Avvocato Corte Appello Reggio Calabria e di
Commissione Esami Avvocato Corte Appello Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Luigi Viola e
uditi altresì, l’Avv. Gianluigi Pellegrino in sostituzione dell’Avv.
Giovanni Pellegrino per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Libertini
per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La
ricorrente partecipava alla sessione 2008 degli esami di abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato, effettuando le prove
scritte nelle giornate del 16, 17 e 18 dicembre del 2008.
A
seguito della pubblicazione del risultato delle prove scritte presso la
Corte d’Appello di Lecce, apprendeva di non essere stato ammessa alle
prove orali, per effetto dell’attribuzione agli elaborati d’esame, da
parte della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Reggio
Calabria (verbale n. 11 del 18 febbraio 2009), del giudizio complessivo
di 80 (25 per la prova di diritto civile, 25 per la prova di diritto
penale e 30 per l’atto giudiziario in diritto civile); a seguito
dell’esercizio del diritto di accesso, constatava altresì come la
valutazione negativa degli elaborati d’esame relativi alle prove di
diritto civile e penale fosse accompagnata da una sintetica motivazione
dal seguente tenore: <<elaborato superficiale in quanto non
argomenta su alcuni punti della traccia>>.
I provvedimenti
meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per
violazione del giusto procedimento ed in particolare, violazione artt.
3 e
241 del 1990, art. 12 d.p.r. 487 del 1994, violazione art. 22 r.d.l. n.
1578/33, per come modificato dall’art. 1 bis del d.l. n. 112/03 conv.
in l. 180 del 2003, eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione e per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla
camera di consiglio del 23 settembre 2009, la Sezione accoglieva, con
l’ordinanza n. 744, l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente,
ammettendo la stessa<<alla prova orale dell’esame di idoneità
professionale, da sostenersi secondo le modalità indicate in
motivazione ed entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o
comunicazione della presente ordinanza>>; con ordinanza 11
novembre 2009 n. 5621,
All’udienza del 27 gennaio 2010 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In
esecuzione del pronunciamento cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia,
Lecce, sez. I, 23 settembre 2009, n. 744), la ricorrente ha, infatti,
superato, in data 6 ottobre 2009, la prova orale dell’esame di
avvocato; ai sensi della previsione dell’art. 4, comma 2-bis del d.l.
30 giugno 2005, n. 115 (aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto
2005, n. 168), il superamento dell’esame orale importa pertanto, ad
ogni effetto, il conseguimento dell’abilitazione professionale
all’esercizio dell’attività di Avvocato.
A questo proposito, la
Sezione non condivide, infatti, le argomentazioni contenute
nell’ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato nella
fattispecie (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2009 n. 5621), tese a
limitare l’applicazione della previsione ai soli casi in cui il
superamento delle prove orali abbia avuto luogo dopo la rivalutazione
(con esito positivo) delle prove scritte da parte della Commissione.
La
ratio della previsione deve, infatti, essere individuata nella
necessità di attribuire stabilità all’esito positivo delle prove
intervenuto, a seguito dell’intervento di un provvedimento cautelare
del giudice amministrativo o di un provvedimento di autotutela; in
questa prospettiva, assume pertanto rilevanza il contenuto stesso del
provvedimento cautelare adottato dal giudice amministrativo
(problematica che oggi ci occupa) che, come noto, non è certo vincolato
da limiti derivanti dall’atto impugnato, ma è certamente esteso
all’adozione delle <<misure cautelari, ……. che appaiono, secondo
le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti
della decisione sul ricorso>> (art. 21, 8° comma della l. 6
dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 3 della l. 21 luglio
2000, n. 205).
Nella vicenda che ci occupa, l’ordinanza
cautelare della Sezione (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, ord. 23
settembre 2009 n. 744) ha ritenuto di poter ammettere direttamente la
ricorrente all’esame orale, sulla base della rilevazione di gravi vizi
di legittimità della correzione e, soprattutto, di una obiettiva natura
degli elaborati d’esame che permetteva di concludere favorevolmente un
giudizio prognostico in ordine alla sufficienza complessiva della prova
scritta; in una simile fattispecie, deve pertanto ritenersi che il
giudizio favorevole in ordine al superamento della prova scritta sia
già nel provvedimento cautelare e che pertanto l’effetto di definitivo
superamento dell’esame ex art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005,
n. 115 debba essere riportato (differentemente da altre ipotesi in cui
l’esecuzione della misura cautelare presuppone la rinnovazione della
correzione degli elaborati scritti) al superamento del segmento
rimanente, costituito dalla sola prova orale.
Del resto, nella vicenda che ci occupa, l’improcedibilità del ricorso deriva anche da un diverso ordine di considerazioni.
In
data 8 ottobre 2009, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce
ha, infatti, disposto la definitiva iscrizione della ricorrente
all’Albo degli avvocati, sulla base del certificato di idoneità
all’esercizio della professione rilasciato dalla Corte d’Appello di
Lecce in data 6.10.2009.
È quindi evidente come il superamento
della prova orale d’esame (assistito dall’effetto di definitività
previsto dall’art. 4, comma 2-bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115,
aggiunto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168) e
l’iscrizione della ricorrente all’albo degli Avvocati abbiano
determinato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del
ricorso oggi in decisione, proposto avverso il provvedimento di
inidoneità all’esame di abilitazione.
Non rimane quindi altro al
Collegio che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di
interesse del ricorso; in applicazione del criterio della soccombenza
virtuale (Consiglio Stato, sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7371; T.A.R.
Lombardia Milano, sez. III, 9 gennaio 2009, n. 7) e della sostanziale
fondatezza del ricorso alla luce del costante orientamento della
Sezione in materia di motivazione della correzione degli elaborati in
sede di concorsi o esami, le spese di giudizio della ricorrente devono
essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate, in
mancanza di nota spese, in complessivi € 2.500,00
(duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CAP.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come da
motivazione.
Condanna le Amministrazioni resistenti alla
corresponsione alla ricorrente della somma di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del
giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l’intervento dei Signori:
Aldo Ravalli, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23/02/2010.