Esclusione dalla gara per irregolarità contributiva: non vale ravvedimento operoso
E’ legittima l’esclusione dalla gara del concorrente inadempiente anche se l’irregolarità contributiva viene sanata dopo l’aggiudicazione.
L’assenza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporterà l’esclusione del concorrente inadempiente, non essendo efficace il ravvedimento operoso.
E’ quanto disposto dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), con la sentenza 4 aprile 2011, n. 2100 che si inserisce in sintonia con altre pronunce relative alla necessaria sussistenza della regolarità contributiva e previdenziale al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui, un’eventuale regolarizzazione successiva, non fa’ venir meno la causa di esclusione (Consiglio Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5575; Consiglio Stato sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243; Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 104).
In particolare, nel caso in esame, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto aveva in precedenza accertato che i presupposti di regolarità contributiva non sussistevano né al momento dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione alla gara, né alla scadenza del termine per la domanda di partecipazione, ed inoltre aveva constatato la particolare gravità dell’omissione contributiva, per l’entità della somma non versata all’ istituto di previdenza. Per tali ragioni, il Giudice di primo grado aveva stabilito l’esclusione dalla gara d’appalto della società appaltante, che ha perciò proposto appello avverso tale decisione.
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che nella fattispecie in oggetto, la gravità dell’omissione contributiva ha palesato una generale situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00, relativo a tre periodi contributivi, e, considerato l’intero anno di contribuzione, tale irregolarità era ben oltre il limite di tolleranza del 5 %. In effetti, la violazione accertata superava i previsti limiti di tolleranza tenendo conto dei parametri elencati nell’art. 8, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007, relativi ai limiti di tolleranza per il rilascio del d.u.r.c., (il documento di regolarità contributiva), secondo cui è permesso uno scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto o comunque non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate.
Pertanto l’esclusione dalla gara, considerando i presupposti che consentono il rilascio del d.u.r.c., è legittima e proporzionata, in osservanza del principio della c.d. correttezza contributiva, che impone il tempestivo adempimento degli obblighi contributivi nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, è posto a tutela dei diritti non disponibili del lavoratore.
Per tali motivi, il requisito di regolarità contributiva deve essere posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, atteso che l’adempimento dell’obbligazione contributiva, effettuato in data successiva, non produce alcun effetto sanante.