Esecuzione per rilascio degli immobili abitativi: la Cassazione risolve il busillis
La S.C. affronta e risolve, per la prima volta, uno spinoso problema relativo all’esecuzione per rilascio degli immobili abitativi, riguardante la sfera di applicazione del disposto dell’art. 6, comma 4, della legge n. 431 del 1998. La Corte di cassazione era chiamata a prendere posizione sulla portata del comma 4 dell’art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a stabilire se la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell’esecuzione per il rilascio si estenda senz’altro a tutti i provvedimenti per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo emessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, ovvero solo a quelli che, oltre a riguardare contratti relativi ad unità ubicate nei Comuni specificamente individuati dalla norma stessa, siano stati emanati entro il termine di centottanta giorni da tale data, ossia entro il 27 giugno 1999.
Dopo aver proceduto ad un’analisi ermeneutica della norma in questione, la S.C. ha optato per questa seconda soluzione (perorata anche dalla prevalente dottrina), secondo cui, quindi, la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data dell’esecuzione, riconosciuta al conduttore dal comma 4 del citato art. 6 della legge n. 431 del 1998, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ovvero entro l’indicata data del 27 giugno 1999).
Con riguardo alla norma esaminata, la S.C. aveva già precisato che, in tema di rilascio per finita locazione di immobili urbani, la finalità del legislatore è quella di ridurre il ricorso alle procedure esecutive attuando l’equo contemperamento delle esigenze del locatore e del conduttore mediante un sistema che, attraverso la fissazione di un giorno per l’esecuzione del rilascio, decorso il quale il locatore è abilitato a procedere in via esecutiva (art. 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392), prevede la sostanziale sospensione temporanea dell’accesso alla procedura esecutiva, con la possibilità per l’esecutato, concessa dall’art. 6, commi 4 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di chiedere una sola volta la rifissazione della data di esecuzione.