Esonero contributo di malattia: l’Inps detta le disposizioni per la risoluzione del contenzioso
L’Inps, con messaggio n. 1211 del 5 maggio 2010, si occupa delle sorti del recupero contributivo e del relativo contenzioso amministrativo e giudiziario in materia di esonero dal pagamento della contribuzione di malattia per gli imprenditori che l’abbiano corrisposta per legge o per contratto collettivo in maniera autonoma.
La presa di posizione dell’INPS giunge al termine di un travagliato iter normativo e giudiziario di cui è opportuno fare un rapido cenno. La norma iniziale è costituita dall’art. 6 II comma della legge n. 138/1943 che esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. A tale principio non corrispondeva comunque la previsione espressa di un effettivo esonero del datore di lavoro dal pagamento della contribuzione di malattia e ciò aveva spinto molti Tribunali ad investire, sotto vari profili, la Corte Costituzionale con riferimento al complesso delle norme in materia di pagamento della contribuzione per la malattia e di intervento sostitutivo del datore di lavoro nel pagamento globale della retribuzione al lavoratore in stato di malattia. Con la sentenza n. 47/2008 la Corte aveva tuttavia salvato la disciplina normativa e con essa le interpretazioni che ne erano state fornite dalla Corte di Cassazione (cfr. SSUU n. 10232/2003) facendo leva sulla libera determinazione del datore di lavoro ed evidenziandone il correlato principio di responsabilità: quando il datore di lavoro, liberamente, in sede di contrattazione collettiva, decide di addossarsi gli oneri retributivi da cui sarebbe sollevato rebus sic stantibus, è immaginabile e del tutto logico che ne debba scontare anche le conseguenze “negative” sotto il profilo contributivo. L’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai loro dipendenti in malattia, “…non è la conseguenza di un’imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano” (così Corte Cost. n. 47/2008).
Con l’art. 20 del d.l. n. 112/2008 (conv. senza modifiche sul punto dalla legge n. 133/2008), è stata introdotta una norma di interpretazione autentica dell’art. 6. Così recita il I comma: “Il secondo comma dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’istituto medesimo. Restano acquisite alla Gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009”. Su questa norma è intervenuta, statuendo per la sua legittimità, la Corte Costituzionale (decisione 8 febbraio 2010, n. 48) secondo la quale la disciplina in esame non configura l’ipotesi di una norma-provvedimento, nel senso in cui comunemente si qualificano quegli atti formalmente legislativi che, tuttavia, hanno una funzione amministrativa in quanto disciplinano concretamente casi determinati e rapporti specifici o tengono luogo di determinazioni amministrative non approvate. Avuto riguardo alla qualificazione formale della fonte legislativa, la disposizione in essa contenuta in realtà introduce una nuova disciplina della contribuzione relativa all’assicurazione contro le malattie. Non vi sono, secondo la Corte, intenti finalizzati ad una sanatoria di comportamenti illeciti pregressi, quanto una regolamentazione di una fattispecie, secondo la discrezionalità del legislatore, anche per aspetti che riguardano l’estensione retroattiva della disciplina. In altre parole, la previsione della irripetibilità delle somme già versate a titolo di contribuzione di malattia non rende costituzionalmente illegittima l’estensione retroattiva della disciplina di esonero.
Avendo sullo sfondo queste vicende normative e giurisprudenziali, l’INPS, anche per la qualità e quantità del contenzioso che nel frattempo ne era scaturito, aveva già disposto la sospensione delle cartelle esattoriali e delle note di rettifica emesse per il recupero della contribuzione di malattia non versata dai datori di lavoro, in considerazione del fatto che la questione era stata rimessa alla Corte Costituzionale, sotto il profilo della legittimità della norma contenuta nel d.l. n. 112/2008 (conv. con modificazioni dalla legge n. 133/2008).