Esonero contributo di malattia: l’Inps detta le disposizioni per la risoluzione del contenzioso
L’Inps, con messaggio n. 1211 del 5 maggio 2010, si occupa delle sorti
del recupero contributivo e del relativo contenzioso amministrativo e
giudiziario in materia di esonero dal pagamento della contribuzione di
malattia per gli imprenditori che l’abbiano corrisposta per legge o per
contratto collettivo in maniera autonoma.
La presa di posizione
dell’INPS giunge al termine di un travagliato iter normativo e
giudiziario di cui è opportuno fare un rapido cenno. La norma iniziale
è costituita dall’art. 6 II comma della legge n. 138/1943 che esonera
l’INPS dal pagamento dell’indennità quando il trattamento economico di
malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore
di lavoro. A tale principio non corrispondeva comunque la previsione
espressa di un effettivo esonero del datore di lavoro dal pagamento
della contribuzione di malattia e ciò aveva spinto molti Tribunali ad
investire, sotto vari profili, la Corte Costituzionale con riferimento
al complesso delle norme in materia di pagamento della contribuzione
per la malattia e di intervento sostitutivo del datore di lavoro nel
pagamento globale della retribuzione al lavoratore in stato di
malattia. Con la sentenza n. 47/2008 la Corte aveva tuttavia salvato la
disciplina normativa e con essa le interpretazioni che ne erano state
fornite dalla Corte di Cassazione (cfr. SSUU n. 10232/2003) facendo
leva sulla libera determinazione del datore di lavoro ed evidenziandone
il correlato principio di responsabilità: quando il datore di lavoro,
liberamente, in sede di contrattazione collettiva, decide di addossarsi
gli oneri retributivi da cui sarebbe sollevato rebus sic stantibus, è
immaginabile e del tutto logico che ne debba scontare anche le
conseguenze “negative” sotto il profilo contributivo. L’obbligo per i
datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai loro dipendenti in
malattia, “…non è la conseguenza di un’imposizione legale, bensì è il
frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e
delle organizzazioni che li rappresentano” (così Corte Cost. n.
47/2008).
Con l’art. 20 del d.l. n. 112/2008 (conv. senza modifiche
sul punto dalla legge n. 133/2008), è stata introdotta una norma di
interpretazione autentica dell’art. 6. Così recita il I comma: “Il
secondo comma dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 si
interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per
legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il
trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale dall’erogazione della
predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa
contribuzione all’istituto medesimo. Restano acquisite alla Gestione e
conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i
periodi anteriori alla data del 1 gennaio 2009”. Su questa norma
è intervenuta, statuendo per la sua legittimità, la Corte
Costituzionale (decisione 8 febbraio 2010, n. 48) secondo la quale la
disciplina in esame non configura l’ipotesi di una norma-provvedimento,
nel senso in cui comunemente si qualificano quegli atti formalmente
legislativi che, tuttavia, hanno una funzione amministrativa in quanto
disciplinano concretamente casi determinati e rapporti specifici o
tengono luogo di determinazioni amministrative non approvate. Avuto
riguardo alla qualificazione formale della fonte legislativa, la
disposizione in essa contenuta in realtà introduce una nuova disciplina
della contribuzione relativa all’assicurazione contro le malattie. Non
vi sono, secondo la Corte, intenti finalizzati ad una sanatoria di
comportamenti illeciti pregressi, quanto una regolamentazione di una
fattispecie, secondo la discrezionalità del legislatore, anche per
aspetti che riguardano l’estensione retroattiva della disciplina. In
altre parole, la previsione della irripetibilità delle somme già
versate a titolo di contribuzione di malattia non rende
costituzionalmente illegittima l’estensione retroattiva della
disciplina di esonero.
Avendo sullo sfondo queste vicende normative
e giurisprudenziali, l’INPS, anche per la qualità e quantità del
contenzioso che nel frattempo ne era scaturito, aveva già disposto la
sospensione delle cartelle esattoriali e delle note di rettifica emesse
per il recupero della contribuzione di malattia non versata dai datori
di lavoro, in considerazione del fatto che la questione era stata
rimessa alla Corte Costituzionale, sotto il profilo della legittimità
della norma contenuta nel d.l. n. 112/2008 (conv. con modificazioni
dalla legge n. 133/2008).
Le novità del messaggio Inps
Dopo la soluzione interpretativa fornita dalla Consulta (vedi msg.
INPS n. 5078/2010), l’INPS prende atto della necessità di applicare la
norma interpretativa secondo quanto disposto dalla stessa in via
letterale e pertanto, essendo chiaramente stabilito l’esonero per i
periodi anteriori al 1° gennaio 2009 dal pagamento della contribuzione
di malattia ex l. n. 138/1943 in favore dei datori di lavoro che
l’abbiano corrisposta per legge o per contrato collettivo, invita gli
uffici regionali e periferici ad annullare in via di autotutela le note
di rettifica emesse per il recupero della contribuzione di malattia,
effettuando nel contempo lo sgravio delle cartelle esattoriali per le
partite creditorie già iscritte a ruolo ed oggetto di emissione di
cartella esattoriale. Si ricorda che le note di rettifica sono atti
interni dell’INPS che contengono l’indicazione dell’importo delle somme
dovute (nota di rettifica passiva) o a credito (nota di rettifica
attiva) delle aziende dopo la procedura di controllo dei modelli DM
presentati. Tali note di rettifica vengono poi comunicati tramite
apposito modello alle aziende ed ai loro consulenti anche a mezzo posta
elettronica (cfr. msg. INPS n. 2631/2004). Quanto invece al contenzioso
già radicato in sede giudiziaria, il messaggio si limita a
raccomandarne la definizione mediante abbandono delle relative cause
pendenti. Il problema specifico dovrà essere quello di valutare la
fattibilità di tale abbandono nell’ipotesi in cui le questioni
contributive relative all’esonero contenute nelle cartelle esattoriali
opposte non riguardino solo la contribuzione di malattia ma anche la
contribuzione c.d. minore di altro tipo.