Espropriazione immobiliare: nel liquidare le spese al creditore bisogna indicare le singole voci
Illegittima l’ordinanza che non precisa le spettanze per esborsi, diritti, onorari e accessori
Quando il giudice definisce il processo esecutivo deve liquidare le spese in favore del creditore con un’ordinanza che indichi specificamente le spettanze per esborsi, diritti, onorari e accessori. Senza la ripartizione puntuale il provvedimento è illegittimo perché non consente alcun riscontro al debitore e al giudice dell’impugnazione. È quanto emerge da una sentenza del 24 marzo 2011, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.
Applicazione puntuale
La Suprema corte, nella specie, decide nel merito dichiarando la nullità dell’ordinanza del giudice limitatamente alla parte in cui liquida, senza specificazione dei singoli importi per diritti e onorari, alla luce della tariffa forense applicabile, le spese e le competenze del creditore. E fra gli accessori di legge deve essere compresa anche l’Iva, dato che è quella la sua natura. La spiegazione va ricercata nel modello secondo cui si liquidano le spese processuali: in questo caso, il giudice che pronuncia la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese e degli onorari, in favore della controparte, deve liquidarne l’ammontare separatamente; risulta quindi illegittima la mera indicazione dell’importo complessivo e della mancata separata specificazione degli onorari e delle spese, in quanto non consente il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle. Analogamente, se il giudice dell’esecuzione non precisa le singole voci, toglie al debitore e al giudice dell’impugnazione ogni possibilità di sindacare la correttezza della liquidazione in applicazione puntuale della tariffa forense via via pertinente.