Estinzione delle obbligazioni pecuniarie con assegno circolare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente
Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione
Dott. CICALA Mario – Consigliere
Dott. DURANTE Bruno – rel. Consigliere
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo
studio dell’avvocato SASSANI BRUNO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MORI PIERGIOVANNI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Cassazione Civile
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – TITOLI DI CREDITO
Cass. civ. Sez. Unite,
C.L., G.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 339/02 della Corte d’Appello di FIRENZE, depositata il
12/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/07 dal
Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
uditi gli avvocati Bruno SASSANI, Piergiovanni MORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
C.A.M. proponeva opposizione all’esecuzione immobiliare promossa da G.L. e
C.L. in base a sentenza di condanna.
Il tribunale di Prato rigettava l’opposizione; la corte di appello di Firenze
confermava il rigetto con sentenza pubblicata il 12.3.2002.
La corte riteneva che l’offerta della somma dovuta con assegno circolare
rifiutata dai creditori non aveva estinto l’obbligazione, per cui il titolo
esecutivo aveva conservato la propria efficacia.
La C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi; gli intimati
non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso, assegnato alla terza sezione civile, è stato rimesso alle Sezioni
Unite per la risoluzione del contrasto di giurisprudenza circa l’efficacia
estintiva del pagamento dei debiti pecuniari mediante assegno circolare.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1210, 2910 c.c., comma 1, art. 615 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostiene che il giudice del merito avrebbe
dovuto dichiarare estinta l’obbligazione ed accogliere l’opposizione dal
momento che, come è pacifico, essa ha offerto con assegno circolare la
somma indicata nel precetto e le spese della procedura esecutiva; richiama il
principio affermato da Cass. 10.2.1998, n. 1351, secondo cui la consegna di
Fatto Diritto P.Q.M.
assegni circolari, pur non equivalendo al pagamento effettuato con somme
di denaro, estingue l’obbligazione quando il rifiuto del creditore appare
contrario alle regole di correttezza che a norma dell’art. 1175 c.c. gli
impongono di prestare la sua collaborazione all’adempimento
dell’obbligazione.
2. Il motivo pone la questione se nelle obbligazioni pecuniarie abbia efficacia
estintiva solo il pagamento in moneta contante oppure anche mediante
consegna di assegni circolari.
La questione si risolve in quella se il creditore possa rifiutare senza
giustificato motivo il pagamento che il debitore intenda effettuare con
assegni circolari e pretendere che avvenga con la corresponsione di denaro
contante, pena l’inadempimento e gli effetti conseguenti di “mora debendi”.
Il tema dell’indagine è quindi il carattere obbligatorio della modalità del
pagamento con dazione di moneta avente corso legale e correlativamente la
rifiutabilità di mezzi alternativi di pagamento.
La soluzione presenta notevole interesse, considerato che nell’esperienza
pratica ed ancor più nel mondo degli affari l’estinzione della maggior parte
delle obbligazioni pecuniarie e della quasi totalità di quelle di importo
rilevante avviene con assegni circolari o mezzi alternativi di pagamento.
3. Secondo l’orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di
questa Corte l’invio di assegni circolari o bancari da parte del debitore
obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come “datio in
solutum” o più precisamente come proposta di “datio pro solvendo”, la cui
efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore (che può
manifestarsi anche con comportamento concludente) ovvero dalla sua
accettazione che è ravvisabile quando trattenga e riscuota l’assegno; in tale
ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è da ritenere accettata con
riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell’esito della condizione
“salvo buon fine” o “salvo incasso” inerente all’accettazione di un credito
anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in numerario.
3.1. L’orientamento risale alla sentenza 22.7.1973, n. 2200, ed è stato
seguito dalle sentenze 14.4.1975, n. 1412; 3.7.1980, n. 4205;
5.1.1981, n. 24; 16.2.1982, n. 971; 8.1.1987, n. 17; 19.7.1993, n. 8013;
3.2.1995, n. 1326; 3.4.1998, n. 3427; 21.12.2002, n. 18240;
10.2.2003, n. 1939; 10.6.2005, n. 12324; 14.2.2007, n. 3254.
La sua più completa espressione è nella sentenza 10.6.2005, n. 12324, il cui
“iter” argomentativo si articola nelle seguenti proposizioni.
Il dato letterale dell’art. 1277 c.c., comma 1 comporta che i debiti pecuniari
si estinguono con moneta avente corso legale; sebbene l’assegno sia
bancario che circolare costituisca, a differenza della cambiale, mezzo di
pagamento, la consegna o trasmissione di esso, salva diversa volontà delle
parti, si intende fatta “pro solvendo” e non “pro soluto” con esclusione
dell’immediato effetto estintivo del debito; l’invio di assegno circolare in
luogo della somma di denaro configura violazione sia degli artt. 1277 e 1197
c.c. (rappresentando una “datio pro solvendo” in assenza di consenso del
creditore) che dell’art. 1182 c.c. (secondo il quale l’obbligazione avente ad
oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore) in quanto
comporta la sostituzione del domicilio del creditore con la sede dell’istituto
bancario presso cui è riscuotibile l’assegno;
l’art. 1277 c.c. è norma derogabile che cessa di operare, rendendo
inapplicabile il principio secondo cui il creditore di somme di denaro non è
tenuto ad accettare in pagamento titoli di credito anche se assistiti da
particolari garanzie di solvibilità dell’emittente come gli assegni circolari,
quando esista una manifestazione di volontà espressa o presunta del
creditore in tale senso; non si può ritenere che la consegna di assegni
circolari, pur non equivalendo al pagamento in contanti, estingue
l’obbligazione quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole di
correttezza che gli impongono di prestare la sua collaborazione ai sensi
dell’art. 1175 c.c. in quanto la collaborazione è dovuta solo per ricevere
l’oggetto della prestazione e non un oggetto diverso; i principi sopra esposti
valgono se il debito pecuniarìo non supera l’importo di Euro 12.500; se lo
supera vige una particolare disciplina (D.L. n. 143 del 1991 convertito in L.
n. 197 del 1991) che conserva, tuttavia, piena valenza all’art. 1227 c.c..
3.2. Il concetto fondamentale è che l’adempimento dell’obbligazione
pecuniaria avviene attraverso il trasferimento della moneta contante attuato
con la consegna materiale di pezzi monetari nelle mani del creditore.
L’obbligazione pecuniaria è assimilata al debito di dare una quantità di cose
fungibili (i pezzi monetari).
La titolarità della disponibilità monetaria è collegata al possesso e la sua
circolazione importa la dazione di pezzi monetari considerati quali cose da
trasferire in proprietà al creditore.
Come è stato osservato, l’adempimento con denaro contante realizza
l’attribuzione della moneta al creditore con gli strumenti del terzo libro del
codice civile attraverso le categorie del possesso e della proprietà. 4.
Secondo altro orientamento assolutamente minoritario nella giurisprudenza
di questa Corte la consegna di assegni circolari, pur non equivalendo a
pagamento a mezzo somme di denaro, estingue l’obbligazione quando il
rifiuto del creditore appare contrario alle regole di correttezza che gli
impongono di prestare collaborazione all’adempimento dell’obbligazione a
norma dell’art. 1175 c.c..
Sono espressive di questo orientamento le sentenze 16.2.1998, n. 1351;
7.7.2003, n. 10695.
L’orientamento è motivato considerando che gli assegni circolari in ragione
delle modalità di emissione assicurano al legittimo portatore il
conseguimento della somma di denaro indicata. Sebbene essi non siano
denaro nè possano svolgerne la funzione, la facilità della circolazione e la
sicurezza della convertibilità in denaro possono rendere contrario a buona
fede e quindi illegittimo il loro rifiuto da parte del creditore.
Pertanto, se il creditore non ha un apprezzabile interesse a ricevere il denaro
contante nè ha ragione di dubitare della regolarità ed autenticità degli
assegni, la consegna di essi estingue l’obbligazione di pagamento sia pure
con la clausola implicita del buon fine.
L’obiezione che il creditore deve recarsi presso la banca per riscuotere
l’assegno, mentre di regola ha diritto di ricevere la prestazione al suo
domicilio, è superata con il riferimento alla crescente considerazione sociale
degli assegni circolari e con il fatto che normalmente il creditore ha un conto
bancario sul quale deposita denaro e titoli.
4.1. La valutazione si sposta dal comportamento del debitore a quello del
creditore ed ha come oggetto la verifica della legittimità del rifiuto del
pagamento a mezzo assegno circolare alla luce del principio della correttezza
e della buona fede oggettiva.
Il principio, desunto dall’art. 1175 c.c. (che impone l’obbligo di comportarsi
secondo le regole della correttezza) e dall’art. 1375 c.c. (che stabilisce che il
contratto deve essere eseguito secondo buona fede), costituisce il limite
oltre il quale il rifiuto del creditore diventa illegittimo ed il pagamento con
assegno circolare spiega efficacia solutoria salvo buon fine.
Con tale impostazione si introduce nel meccanismo estintivo
dell’obbligazione pecuniaria il principio della correttezza e della buona fede
nella prospettiva di adeguare il dato normativo alle esigenze della realtà
concreta dove la circolazione del denaro a mezzo assegni circolari garantisce
maggiore sicurezza e celerità, svincolandola da un aggancio a substrati fisici.
4.2. In dottrina si è osservato che sulla base del criterio della correttezza
dell’adempimento si possono raggiungere i medesimi risultati
dell’ordinamento tedesco che al p.362 del BGB stabilisce il principio che il
rapporto obbligatorio si estingue quando la prestazione dovuta ha efficacia
per il creditore e, cioè, quando si è definitivamente consolidata nel
patrimonio dello stesso; questo principio ha consentito alla giurisprudenza
tedesca di affermare che il pagamento eseguito mediante mezzi alternativi
(nel caso mediante bonifico bancario) diventa definitivamente efficace per il
creditore quando la somma di denaro entra nella sua piena e libera
disponibilità (BGH 28.10.1998 in Neue Juristiche Wochenschrift, 1999,210).
4.3. Costituisce riflesso dell’orientamento minoritario l’affermazione
contenuta nella sentenza di questa Corte 6.9.2004, n. 17961, secondo la
quale l’assegno circolare è considerato a tutti gli effetti equivalente al denaro
contante, per cui il pagamento effettuato tramite la consegna di tale assegno
estingue immediatamente l’obbligazione.
Si tratta, peraltro, di un “obiter” privo di supporto giustificativo.
Contiene una chiara esposizione dell’orientamento la sentenza 19.5.2006, n.
11851, laddove rileva che questa Corte non ha affermato che l’assegno
circolare costituisce un mezzo di pagamento, ma soltanto che il rifiuto di
esso nei rapporti tra debitore e creditore può essere contrario al principio di
buona fede, stante la sicurezza del buon fine ed il minimo aggravio per il
creditore, pur senza prendere posizione sulla questione ed anzi confermando
che l’assegno circolare rimane un titolo di credito con tutte le conseguenze
che ne derivano in base alla legge sulla circolazione del titolo.
Condivide l’orientamento minoritario la sentenza 19.12.2006, n. 27158,
secondo la quale, se è vero che la consegna di un assegno circolare al
creditore non equivale alla consegna di denaro contante, è altrettanto vero
che, costituendo l’assegno circolare un mezzo di pagamento e non
sussistendo alcun pericolo di mancanza della provvista presso la banca
obbligata al pagamento, la “datio” di tale assegno secondo gli usi negoziali,
come è prassi per i pagamenti delle società di assicurazione o, comunque,
come accettata dal creditore, è sicuramente idonea ad estinguere
l’obbligazione senza che occorra un preventivo accorcio delle parti in tale
senso o il rilascio di una quietanza liberatoria.
5. Nella dottrina più recente prevale la tesi che la regola, secondo la quale il
denaro contante è l’unico mezzo legale di pagamento delle obbligazioni
pecuniarie, va “scardinata” e va riconosciuta efficacia solutoria a mezzi
alternativi di pagamento che eliminano il trasferimento materiale di moneta,
come l’assegno circolare, dovendosi intendere per “somma di denaro” la
funzione ideale del mezzo monetario.
In questo ambito si distingue fra moneta scritturale incentrata sulle
scritturazioni bancarie, che riposa in definitiva sulla garanzia che offrono le
banche, ed altri sistemi di pagamento, come la cambiale, precisandosi che
l’effetto satisfattorio si realizza con la creazione della disponibilità monetaria
a favore del creditore.
L’idea di fondo è la smaterializzazione del denaro con trasformazione del
diritto reale sui pezzi monetari in diritto di credito ad una determinata
somma di denaro.
Nella prospettiva della smaterializzazione il principio nominalistico (in base al
quale il debitore si libera dal proprio debito con una quantità di moneta
corrispondente a quella “nominalmente” dovuta a prescindere dalle
variazioni del suo potere di acquisto) riguarda la disciplina dei mezzi di
pagamento e, cioè, la determinazione della quantità della somma da offrire
in pagamento e non la qualità dei mezzi di pagamento.
La linea di tendenza è verso l’eliminazione degli spostamenti di moneta
contante, oltre che per esigenze di semplificazione della tecnica dei
pagamenti (evitando l’impiego di notevoli quantità di numerario), perchè la
custodia, la circolazione e lo scambio attraverso moneta contante sono
valutati inefficienti ed insicuri specialmente per importi rilevanti.
L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale
di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta
all’estinzione del debito, nella quale le parti debbono collaborare osservando
un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della
correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza.
Ove avvenga con mezzi diversi, l’adempimento si può considerare efficace e
liberatorio solo quando realizza i medesimi effetti del pagamento per
contanti e, cioè, quando pone il creditore nelle condizioni di disporre
liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilità sia
riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca presso la quale la
somma sia stata accreditata.
Si è osservato che nell’ordinamento manca una regola di parificazione della
moneta avente corso legale a quella scritturale;
tale regola si può, però, desumere da un’abbondante legislazione speciale
che si inserisce nella generale tendenza alla decodificazione caratteristica
dell’epoca attuale.
6.1. Nell’interpretazione della normativa codicistica sul sistema di
pagamento dei debiti pecuniari non si può prescindere dai numerosi
interventi legislativi infittitisi negli ultimi tempi che hanno introdotto sistemi
alternativi, rendendoli frequentemente obbligatori.
In questo ambito assumono particolare rilievo il D.L. 3 maggio 1991, n. 143,
convertito con modificazioni in L. 5 luglio 1991, n. 197, che pone il divieto di
effettuare pagamenti mediante trasferimento di denaro contante e titoli al
portatore per somme superiori ad Euro 12.500, ed il D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui i
compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi
esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici o altre modalità di
pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento
elettronici, salvo che per importi inferiori ad Euro 100,00.
A seguito di questi interventi l’area di applicazione della normativa
codicistica si è a tal punto ristretta che il sistema di pagamento da essa
previsto è diventato addirittura marginale.
Nè vale l’osservazione che siccome il D.L. n. 143 del 1991 conserva valenza
all’art. 1277 c.c. il creditore ha il diritto di pretendere il pagamento in
moneta avente corso legale, sia pure attraverso l’intermediario abilitato che
subentra nella posizione del debitore (Cass. 10.6.2005, n. 12324), in quanto
la convertibilità in denaro è tipica di qualsiasi sistema e alternativo di
pagamento, con la precisazione che il rischio di convertibilità e, cioè,
l’eventualità che la banca non sia in grado di garantire la conversione in
moneta legale dipende in definitiva dal grado di affidabilità della banca.
6.2. La disciplina del sistema codicistico di pagamento delle obbligazioni
pecuniarie è contenuta negli artt. 1277, 1182, 1197 c.c..
6.3. Come già detto, l’interpretazione dell’art. 1277 c.c. privilegiata dalla
prevalente giurisprudenza di questa Corte è che i debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato ed il creditore può
rifiutare qualsiasi altro mezzo di pagamento, compreso l’assegno circolare
che pure è assistito da una particolare affidabilità e sicurezza in relazione
alle modalità di emissione.
In dottrina si è osservato che l’art. 1277 c.c. non riguarda le modalità di
pagamento, ma il sistema valutario nazionale e la necessità, quindi, che i
mezzi monetar impiegati si riferiscano ad esso, evidenziando che secondo la
concezione moderna il denaro è unità ideale di valore cui l’ordinamento
attribuisce la funzione di unità di misura dei valori monetari o secondo una
concezione più raffinata “ideal unit”, astratta unità ideale monetaria creata
dallo Stato.
6.4. Considerato che nell’ambiente socio-economico l’assegno circolare e
quello bancario costituiscono mezzi normali di pagamento;
che la circolazione del denaro tende a realizzarsi con strumenti sempre più
sofisticati affrancati dalla consegna materiale di numerario per ragioni di
sicurezza e velocizzazione dei rapporti; che collateralmente alla disciplina
codicistica è cresciuta una legislazione che ha introdotto sistemi alternativi di
pagamento, rendendoli spesso obbligatori, si impone un’interpretazione
evolutiva, costituzionalmente orientata, dell’art. 1277 c.c.che superi il dato
letterale e, cogliendone l’autentico senso, lo adegui alla mutata realtà. 6.5.
Si ritiene, pertanto, che l’espressione “moneta avente corso legale nello
Stato al momento del pagamento” significa che i mezzi monetar impiegati si
debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa
indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio.
Ed in altri termini la moneta avente corso legale non è l’oggetto del
pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro.
6.6. Con questa interpretazione dell’art. 1277 c.c. risultano ammissibili altri
sistemi di pagamento, purchè garantiscano al creditore il medesimo effetto
del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma
di denaro dovuta. (jrfv Tale effetto sicuramente produce l’assegno circolare
con il quale, stante la precostituzione della provvista, tramite
l’intermediazione di una banca si realizza il trasferimento della somma di
denaro con la messa a disposizione del creditore.
Il rischio di convertibilità e, cioè, l’eventualità che per qualsiasi ragione la
banca non sia in grado di assicurare la conversione dell’assegno in moneta
legale rimane a carico del debitore, il quale si libera solo con il buon fine
dell’operazione.
6.7. Occorre precisare che lo schema della “datio pro solvendo” con
l’applicazione della regola stabilita dall’art. 1197 c.c. rimane estraneo
all’impiego del mezzo alternativo di adempimento in quanto la moneta
avente corso legale non è l’oggetto del pagamento, costituito dal valore
monetario o quantità di denaro, per cui tale mezzo non è niente altro che
una diversa modalità di adempimento.
Diversamente opinando, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione che
sistemi diversi di pagamento, imposti per somme superiori a 12.500 Euro,
non siano ammessi per somme inferiori.
6.8. La raggiunta conclusione non trova ostacolo nell’art. 1182 c.c. sul luogo
dell’adempimento.
Vale in proposito considerare che l’obbligazione pecuniaria non è assimilabile
all’obbligazione di dare cose fungibili, sicchè non risulta perfettamente
adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza
l’interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al
possesso dei pezzi monetari.
In questa prospettiva il concetto di domicilio del creditore non coincide con il
suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducìbile alla persona fisica,
ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia
o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto.
6.9. Mentre se il debitore paga in moneta avente corso legale il debito
pecuniario di importo inferiore ad Euro 12.500 o per il quale non sia imposta
una diversa modalità di pagamento, il creditore non può rifiutare il
pagamento e l’effetto liberatorio si verifica al momento della consegna della
somma di denaro, se il debitore paga con assegno circolare o con altro
sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta, il
creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve
allegare ed all’occorrenza anche provare; in questo caso l’effetto liberatorio
si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma.
La valutazione del comportamento del creditore va fatta in base alla regola
della correttezza e della buona fede oggettiva.
7. Il contrasto va, pertanto, risolto nel senso che “nelle obbligazioni
pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia
imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà
di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o
mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può
rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato
motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede
oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio del debitore
si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo
quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della
somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità
dell’assegno”. 8. La sentenza non è in linea con l’enunciato principio e va,
pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze
affinchè vi si adegui, pronunciando altresì sulle spese del giudizio di
9. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 345, 474, 112, 113 c.p.c. in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3 rimane assorbito.
P.Q.M.
la Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo del ricorso;
assorbito il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007
c.c. art. 1175
c.c. art. 1182
c.c. art. 1277
c.c. art. 1375
D.L.
L.