Fallimento: se il credito erariale è contestato va ammesso al passivo con riserva
La Suprema Corte, con pronuncia n. 14617 del 2012, cassa la sentenza del Tribunale di Monza che ritiene impossibile l’ammissione al passivo per il credito erariale, attesa la pronuncia di primo grado della Commissione tributaria provinciale, di accertamento dell’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento alla società.
La Cassazione, in particolare, sostiene che i giudici di primo grado avrebbero dovuto applicare al caso il disposto di cui all’art. 88 del D.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, che dispone:
“1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101.
2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto”.
Peraltro la giurisprudenza – Cass. civ., n. 6032 del 1998 – ha pure chiarito che, ferma restando l’esclusività della giurisdizione delle Commissioni Tributarie per ogni contestazione del ruolo e del merito della pretesa tributaria, in caso di fallimento del contribuente, presupposto indefettibile dell’ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo nella sede opportuna.