Falsa fatturazione: commercialista e cliente sono entrambe responsabili
Cassazione penale sez. III, sentenza 26.5.2010 n. 35453
Con sentenza del 28.10.2008 il Tribunale di Nicosia, in composizione
monocratica, condannava C.C. E P. C., riconosciute alla C. le circostanze
attenuanti generi che, alla pena, rispettivamente, di anni uno e mesi due di
reclusione la prima e di anni uno e mesi otto di reclusione il secondo, per i
reati di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 (per
avere, in concorso tra loro, la C. quale commercialista, indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2003 del P. elementi passivi fittizi
avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti), ascritti ai capi b) e c),
nonché del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000,
art. 8, comma 3 (perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a Co.Sa. Di
evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto emettevano tre fatture
relative ad operazioni inesistenti) ascritto al capo d); dichiarava inoltre
interamente condonate le pene inflitte. La Corte di Appello di Caltanisetta, in
data 7.7.2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava
assorbito il fatto di cui al capo c) in quello già ascritto al capo b) e
rideterminava la pena inflitta alla C. in anni uno e mesi uno di reclusione ed
al P. in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto. Riteneva
la Corte, quanto alle imputazioni di cui ai capi b) e c), che, trattandosi di
elementi passivi fittizi esposti in un’unica dichiarazione e relativi allo
stesso anno, il reato fosse unico. Disattendeva, invece, le altre doglianze
difensive, risultando provato che tutte le fatture utilizzate o emesse erano
relative ad operazioni inesistenti e che per la configurabilità del reato di cui
all’art. 2 non si richiede la realizzazione del fine di evadere le imposte. 2)
Ricorre per Cassazione C.C., a mezzo del difensore, denunciando con il primo
motivo la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 521
c.p.p..