Falsa testimonianza, presupposti, dichiarazioni, mero contributo alla prova
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 4 giugno – 28 settembre 2009, n. 38107
(Presidente Lattanzi – Relatore Milo)
Fatto e diritto
1
– La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 21/9/2005, riformando,
su gravame del P.G., la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di
Vasto in data 22/5/2001, dichiarava A. O., G. B. e N. P. colpevoli del
reato di cui all’art. 372 c.p. – perché, deponendo come testi, il
5/11/1996, dinanzi al Tribunale di Vasto nell’ambito del procedimento
penale a carico di V. O., imputato di usura e di tentata estorsione
continuata, avevano riferito circostanze di fatto non corrispondenti al
vero – e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, li
condannava alla pena, condizionalmente sospesa per l’O. e il P., di un
anno e quattro mesi di reclusione ciascuno.
Il Giudice distrettuale
riteneva che l’oggetto delle testimonianze incriminate era pertinente
al thema decidendum del procedimento a carico di V. O. e che la loro
falsità era emersa, in maniera inconfutabile, dalla realtà
documentalmente accertata nel corso del dibattimento di quel
procedimento, conclusosi con pronuncia di condanna.
2 – Hanno
proposto ricorso per cassazione, con distinti atti, gli imputati,
deducendo – però – identici motivi di censura alla sentenza di merito:
1) violazione della legge penale, con riferimento all’art. 372 c.p.,
non essendosi considerato che la falsa testimonianza, in quanto reato
di pericolo concreto, non era, nel caso specifico, configurabile,
considerato che l’oggetto della stessa non aveva alcuna pertinenza con
i fatti-reato per i quali si procedeva a carico di V. O. e non era,
quindi, funzionale alla prova richiesta per la definizione di tale
procedimento; 2) violazione della legge penale (art. 372 c.p.) e vizio
di motivazione sulla ritenuta falsità della testimonianza, non
supportata da alcun elemento probatorio ma semplicemente affermata; 3)
violazione della legge processuale, con riferimento agli art. 581 lett.
e) e 591/1° lett. c) c.p.p., sotto il profilo che si sarebbe dovuto
rilevare, per genericità dei relativi motivi, l’inammissibilità
dell’appello proposto dal P.G. avverso la decisione assolutoria di
primo grado; 4) violazione dell’art. 597/1° c.p.p., avendo la Corte di
merito, pur non investita specificamente sul punto, esteso la sua
indagine valutativa sulla falsità della testimonianza.
3 – Il ricorso di G. B. è inammissibile, perché proposto tardivamente.
Ed
invero, il termine per impugnare la sentenza, la cui motivazione è
stata depositata nel rispetto di quanto prescritto dal secondo comma
dell’art 544 c.p.p., è di trenta giorni [art 585/1° lett. b) c.p.p.] e
decorre, in considerazione della contumacia dell’imputato, dalla
notifica a costui dell’avviso di deposito con l’estratto del
provvedimento [art. 585/2° lett. d) c.p.p.], notifica eseguita nel caso
in esame in data 8/11/2005. Il ricorso risulta essere stato depositato
presso la cancelleria del Tribunale di Vasto in data 31/12/2005, quindi
ben oltre il termine perentorio di legge, che scadeva il 9/12/2005
(festivo l’8/12/2005).
Consegue, alla declaratoria
d’inammissibilità del ricorso, la condanna del B. al versamento alla
cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di euro 1.000,00.
4 – I ricorsi di A. O. e N. P. sono infondati e devono essere rigettati.
4a
– Osserva, innanzi tutto, la Corte che non ha pregio la doglianza con
cui si lamenta la mancata declaratoria d’inammissibilità dell’appello a
suo tempo proposto dal P.G. avverso la pronuncia assolutoria di primo
grado, per asserita genericità dei relativi motivi.
Il P.G.
appellante, invero, in stretta aderenza al percorso argomentativo
seguito, con valenza assorbente e decisiva, dai giudici di primo grado,
contestò, in maniera incisiva e specifica, la ritenuta non pertinenza
delle testimonianze incriminate all’oggetto del procedimento in cui
furono rese e ne inferì il rilievo penale delle stesse, ritenendole
ovviamente false, circostanza questa -peraltro – non negata dai primi
giudici.
Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello, nel
ritenere le testimonianze di cui si discute pertinenti al thema
decidendum del procedimento in cui furono rese, sviluppa la sua
indagine cognitiva sul loro contenuto, per evidenziarne in maniera
chiara la falsità, senza con ciò violare il principio devolutivo che
caratterizza il giudizio d’appello.
4b – Priva di consistenza è
anche la doglianza con cui, partendo dal presupposto che la falsa
testimonianza è reato di pericolo concreto, si ripropone la questione
relativa all’asserita irrilevanza delle dichiarazioni testimoniali rese
nel procedimento presupposto rispetto alle esigenze probatorie inerenti
all’oggetto del medesimo.
Se è vero che, ai fini della
configurazione del delitto di falsa testimonianza, è richiesta la
valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione, con
riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il
reato viene consumato (ex ante e non ex post), non può essere
sottaciuto che la conclusione positiva a cui perviene, al riguardo, la
sentenza impugnata è sorretta da adeguata e logica motivazione, che,
recependo gli argomenti sviluppati dal P.M. appellante, evidenzia lo
stretto collegamento delle circostanze di fatto oggetto della
deposizione di A. O. al reato di usura contestato a V. O. e sottolinea
che anche la testimonianza del P. mirava a chiarire il rapporto di
analoga natura dal predetto intrattenuto con V. O. e, quindi, la
condotta non episodica e la negativa personalità di quest’ultimo.
Non
rileva, per la configurazione del reato in esame, il reale grado
d’influenza che le deposizioni false avrebbero potuto avere o hanno
concretamente avuto nel procedimento in cui furono rese, essendo
sufficiente la capacità di dette deposizioni di offrire un qualsiasi
contributo legittimo alla prova che si ricerca nel caso concreto e di
influire, quindi, sull’esito del processo.
4c – Anche il
giudizio di falsità delle testimonianze di A. O. e del P. è
sostanzialmente corretto, anche se la motivazione della sentenza
impugnata, sulla base di quanto dalla stessa emerge, deve essere
opportunamente corretta ed integrata.
Il convincimento di
falsità delle testimonianze espresso dal Giudice distrettuale è
strettamente ancorato a quanto “incontrovertibilmente” accertato nel
corso del processo a carico di V. O. e trasfuso nella relativa sentenza
irrevocabile di condanna.
Tale giudizio deve ritenersi
ulteriormente confortato dalla circostanza, di cui pure si dà atto
nella sentenza impugnata, che le dichiarazioni dibattimentali dei due
testimoni si pongono irragionevolmente in netto contrasto con quelle
rese dagli stessi nel corso delle indagini preliminari; considerato,
peraltro, che queste ultime appaiono più coerenti e credibili e trovano
riscontro nelle ulteriori emergenze processuali alle quali la predetta
sentenza espressamente fa riferimento, è agevole concludere per la
falsità delle prime.
È il caso di precisare che impropriamente
il Giudice a quo, evocando l’art. 500 c.p.p., così come modificato
dalla legge n. 63/‘01, ritiene di non potere far leva sul confronto
comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni
dibattimentali, per dedurne la corrispondenza al vero delle prime e la
falsità delle seconde. Rileva al riguardo la Corte che la disciplina di
cui al richiamato art. 500 è applicabile unicamente nell’ambito del
processo direttamente interessato dalle deposizioni testimoniali che
vengono in considerazione e non può, invece, trovare operatività nel
presente procedimento, che è, per così dire, derivato dal primo ed è
finalizzato ad accertare la sussistenza del contestato reato di falsa
testimonianza.
Le doglianze in ordine all’apprezzamento e alla
valutazione delle emergenze processuali innanzi sintetizzate si
risolvono in non consentite censure in fatto, che non possono trovare
ingresso in questa sede.
5 – Consegue di diritto la condanna di tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara
inammissibile il ricorso di B., che condanna al versamento di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di O. e
P.. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del
procedimento.
Affinché sia configurabile il reato di falsa
testimonianza non è necessario che le dichiarazioni abbiano ad oggetto
il fatto-reato, ma deve ritenersi sufficiente che offrano un mero
contributo alla prova. (1-2)