False fatturazioni: condanna con pene accessorie obbligatorie
Altro tassello della Cassazione alle ipotesi di falsa fatturazione: in caso di condanna per i reati tributari sono previste pene accessorie obbligatorie ex articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Così i giudici della terza sezione della Suprema Corte di Cassazione hanno precisato con la sentenza 17 gennaio 2012, n. 1376.
Nella fattispecie oggetto di controversia era stato contestato il fatto che, commesso il reato di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (concernente “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”) con riguardo alla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, non fossero state comminate le pene accessorie di cui al successivo articolo 12.
Tale norma importa, come noto, anche l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo da 1 anno a 3 anni, salva l’ipotesi in cui ricorrano le condizioni di cui al sopra menzionato articolo 8, comma 3, ossia “Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti e’ inferiore a lire trecento milioni per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni”.
Il menzionato comma è stato abrogato dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, e convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.
Tale circostanza non può avere rilevanza nella fattispecie de qua, dal momento che la citata modifica ha effetto con riferimento a quei fatti che siano stati commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di conversione, e, quindi, dalla data del 17 settembre 2011.
Si legge testualmente nella decisione in commento che “…..Va infine osservato che, trattandosi, nella fattispecie, di sanzioni la cui applicazione, pur conseguendo ex lege, presuppone una valutazione discrezionale del giudice in relazione alla durata, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione”.