Falsi dirigenti delle Agenzie delle Entrate
Nel 2011 ci fu un’importante sentenza di condanna del TAR Lazio [1] nei confronti delle Agenzie delle Entrate.
In sostanza con ricorso [2], la Dirpubblica (Federazione Funzionari Professionisti e Dirigenti delle Ppaa e delle Agenzie) ha chiesto l’annullamento di una delibera [3] che sostituiva un articolo specifico del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate [4]. Questa delibera consentiva il conferimento, fino al 31 dicembre 2010, di incarichi dirigenziali in favore di funzionari non in possesso di qualifica dirigenziale. Tutto ciò però è stato fatto in violazione di tante norme [5] legislative ma anche di norme Costituzionali [6].
In sostanza veniva contestato in quel ricorso, la possibilità per l’Agenzia di conferire incarichi dirigenziali a funzionari non in possesso della qualifica relativa, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, senza indicazione del termine di durata e senza che l’ente abbia provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso a qualifica dirigenziale. Infatti, secondo ciò che prevede la Costituzione stessa, l’accesso alla qualifica di dirigente può avvenire solo per concorso pubblico altrimenti vi è un eccesso di potere e sviamento.
L’Agenzia delle Entrate con quella delibera oltrepassò i suoi limiti della propria autonomia regolamentare violando i principi fondamentali per l’acceso alla qualifica dirigenziale. In più vi era il fatto che gli incarichi sarebbero dovuti essere temporanei ma così non fu.
Vi era un totale di 767 posti di dirigenti coperti temporaneamente tramite incarichi ad interim o vacanti, e il concorso venne indetto per coprire solo 175 posti di dirigenti. Quindi ci sarebbero ben 592 posti di dirigenti conferiti a funzionari non dirigenti, che venivano prorogati di anno in anno e senza bandire un concorso, i quali svolgevano mansioni superiori dirigenziali senza averne la relativa qualifica.
Ma questo è vietato per legge [7] e di conseguenza è nullo l’atto di conferimento illegittimo (radicalmente nullo).
La “reggenza” ha natura occasionale e transitoria, serve solo ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa, nel caso in cui viene meno la titolarità di un organo e sia necessario e urgente sostituirlo temporaneamente al fine di tutelare gli interessi pubblici perseguiti. Mentre in questo caso c’era stato un conferimento di incarico dirigenziale vero e proprio, non essendo stato posto un limite temporaneo ma i funzionari non erano qualificati, cioè non erano dirigenti.
In pratica, tutti gli atti posti in essere da qui finti dirigenti sono inesistenti e di conseguenza lo sono anche gli atti che sono stati posti in essere in conseguenza a quelle firme non valide e trasmesse agli agenti della riscossione (Cartelle esattoriali).
[1] n. 06884 del 2011 REG. PROV. COLL. [2] ricorso n 4949 del 2010
[3] delibera del comitato di gestione n. 55 del 2.12.2009
[4] art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.
[5] violazione e falsa applicazione anche dell’art. 52 c.2,4,5 del d.lgs 30.3.2001 n. 165; art. 19,27 e 28 della stessa legge; violazione e falsa applicazione dell’allegato A) del CCNL Comparto Agenzie Fiscale firmato il 28 maggio 2004 sulla reggenza degli uffici;
[6] artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
[7] D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 art. 56 nel testo sostituito dal D. Lgs.31 marzo 1998, n.80 art.25 e successivamente modificato prima dal D.Lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 art.15 e poi dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 art. 52
Articolo a cura dell’avv. FLORIANA BALDINO del foro di Trani (BT)