Falso alimentare, reato con pena
I prodotti alimentari italiani, apprezzati in tutto il mondo per la eccellenza del loro gusto, rischiano di essere gravemente danneggiati dalla illecita e fraudolenta concorrenza. Al Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione di Cernobbio, è emerso che, sulle tavole internazionali, sono falsi tre prodotti italiani su quattro. Negli Stati Uniti, in nove casi su dieci, è in vendita falso parmigiano. In Cina il c.d. italian sounding sta bruciando sul mercato il vero made in Italy. Al Cairo vengono venduti con la dicitura «italiano pasta» spaghetti prodotti in Egitto. Nel Montenegro, nei supermercati, si trova farina gialla denominata «polenta». Il mercato dell’agropirateria, secondo la Coldiretti, è valutato in oltre cinquanta milioni di euro. Per tutelare il settore, con la legge 23 luglio 2009 n. 99, entrata in vigore il 15 agosto 2009, è stato, per la prima volta, introdotto nell’ordinamento penale italiano, lo specifico reato di contraffazione di prodotti agroalimentari riferito, in modo mirato, alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine, cioè a tutti quei prodotti definiti quali tipicità alimentari che costituiscono il made in Italy agroalimentare. Il legislatore ha qualificato la fattispecie criminosa come delitto, cioè la forma più grave di reato, proprio allo scopo di dare maggiore forza al sistema di tutela in considerazione dell’alto valore delle produzioni agroalimentari di pregio e del danno causato al sistema economico nazionale e ai consumatori dagli atti contra legem. La nuova legge punisce, in particolare, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro ventimila chiunque contraffa o, comunque, altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agro alimentari. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato; detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette, comunque, in circolazione prodotti con le indicazioni e/o le denominazioni contraffatte. Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di Polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione dei contrasti del delitto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la individuazione o per la cattura dei concorrenti degli stessi ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione di delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti. Il legislatore ha previsto, infine, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto. |
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