Falso in atto pubblico se il Prof segna un come presente un alunno assente
Il professore che sul registro segni come presente un alunno assente commette falso in atto pubblico.
È quanto reso noto a seguito di una sentenza depositata il giorno 11 gennaio 2009 dalla quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la quale ha confermato la responsabilità di
alcuni professori, i quali, però, non sconteranno la pena perché salvati dalla
prescrizione. Dalla sentenza si evince che: “Integra il reato di falso in atto pubblico, l’errata attestazione
delle assenze degli alunni nel registro del professore. Infatti il
registro, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli
esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i
voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute
dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti
in sua presenza o da lui percepiti; d'altro canto il professore di un
istituto legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico
ufficiale, poiché l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole
legalmente riconosciute sono equiparate a quelle pubbliche. Inoltre il
falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo
risulti del tutto privo di incidenza in relazione al significato ed
valore probatorio del documento: orbene, l'inveritiera attestazione
operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non
può considerarsi tale poiché essa investe un dato essenziale rispetto
alla funzione documentale dell'atto”.