Famiglia, solo la doppia annotazione del fondo evita le aggressioni dei creditori
all’articolo 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’articolo 162
c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi incluso il
terzo comma “che ne condiziona l’ opponibilità ai terzi all’annotazione
del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la
trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’articolo 2647
c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia” (inidonea ad
assicurare detta opponibilità) e non sopperisce al difetto di
annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o
equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano
acquisito altrimenti della costituzione del fondo.
Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale
a margine dell’atto di matrimonio, il fondo medesimo non e’ opponibile
ai creditori che – come appunto nella specie – abbiano iscritto ipoteca
sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei
registri della conservatoria dei beni immobili.
Così si esprimono le sezioni Unite della Cassazione in una recente
pronuncia in merito ai dubbi che, in dottrina, erano stati avanzati in
ordine all’incongruità del doppio canale di pubblicità, ovvero
l’iscrizione immobiliare e l’annotazione nei registri dello stato
civile, nella considerazione che l’istituzione del fondo patrimoniale
non rientrasse tra le convenzioni matrimoniali.
“L’abrogazione ad opera della Legge n. 151 del 1975, articolo 206, comma 4 del previdente dell’articolo 2647 c.c., comma 4– continua la Corte –
che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di
opponibilita’ ai terzi – rende evidente l’intento del legislatore di
degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare
l’opponibilita’ del vincolo ai terzi all’annotazione di cui
all’articolo 162 c.c., u.c.. L’annotazione a margine dell’atto di
matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle
generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del
fondo patrimoniale mira a tutelare, ancor più che per il passato, i
terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi.”