Fermo amministrativo, con cartelle pazze Equitalia deve risarcire contribuente
“DEPRECABILE e contrario a buona fede”: così è secondo il magistrato onorario il comportamento del concessionario della riscossione che reitera il provvedimento di fermo amministrativo nonostante il Giudice di Pace abbia già annullato le corrispondenti cartelle di pagamento, formate dal Comune, e il contribuente lo abbia già reso noto a Equitalia, con una comunicazione che emerge dagli atti.
La logica conseguenza giuridica è che l’opposizione del contribuente deve essere accolta e il concessionario deve essere condannato al risarcimento del danno, in quanto il cittadino è stato costretto ad adire il giudice per ottenere la tutela dei propri diritti. È quanto emerge dalla sentenza 10162/12, pubblicata dalla quinta sezione civile del Giudice di Pace di Roma.
È in contrasto con il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, quindi, la condotta di Equitalia Gerit che, dopo l’annullamento delle cartelle di pagamento a carico del contribuente, deciso in altra causa dal magistrato onorario, non provveda ad annullare il preavviso di fermo ma reiteri il provvedimento amministrativo, stavolta fondandolo su atti ormai inesistenti. Accolte per intero le ragioni del contribuente, che ha, così, ottenuto l’annullamento dell’atto e soprattutto il risarcimento di circa 2 mila euro.
L’impugnazione proposta dal cittadino, finito nel mirino di Equitalia, va qualificata come opposizione all’esecuzione:
l’azione ex articolo 615 Cpc, infatti, risulta ammissibile per far valere fatti estintivi successivi alla formazione del titolo, quale l’intervenuta carenza del titolo esecutivo per procedere, come accade nel caso di specie in cui le cartelle di pagamento, emesse dal Comune di Roma, risultano annullate dal Giudice di Pace, perché trattasi evidentemente di “cartelle pazze”.
Inutile per il concessionario delle imposte contestare la competenza funzionale del Giudice di Pace: deve ora risarcire il contribuente perché ha riproposto il “fermo” di cui già conosceva l’illegittimità. Ed inoltre non gli resta che pagare, altresì, le spese di giudizio!