Fermo amministrativo: decide il giudice della controversia sul diritto cautelato
La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato. E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione con sentenza 25 ottobre 2011, n. 22088.
In particolare, i giudici di Piazza Cavour confermano quanto già affermato in precedenza in giudizi analoghi. Ciò è avvenuto ad esempio con la sentenza 7 maggio 2010, n. 11087 con cui le sezioni unite avevano riconosciuto lo stesso principio in merito ad una pretesa creditoria di ente pubblico di natura tributaria impugnabile innanzi al giudice tributario.
Infatti, in quella circostanza, i giudici delle sezioni unite avevano precisato che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 cod. proc. civ. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 .
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto davanti al giudice di pace di un automobilista che aveva contestato il preavviso di fermo consegnato alla madre. L’impugnazione è ritenuta valida dagli ermellini in quanto la giurisidizione indicata non può che spettare al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che risulta tutelato dal fermo, in quanto sussiste una stretta correlazione fra questa misura e il diritto per cui la provvisoria tutela è concessa.