Fermo amministrativo: disposizioni hanno efficacia retroattiva
La disposizione contenuta nel Decreto legge n. 203/2005 relativa alla possibilità di imposizione del fermo amministrativo, ha efficacia retroattiva, per cui potrà essere applicata a casi precedenti all’entrata in vigore del decreto stesso.
Così ha disposto la Corte di Cassazione nella sentenza 19 giugno 2012 n. 10089.
Nella vicenda in esame, la Suprema Corte è stata chiamata ad affrontare la questione se si possa o meno attribuire efficacia retroattiva ad una norma che il legislatore ha individuato come interpretativa, quando essa abbia una valenza innovativa.
Il caso de quo riguardava una società che ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte territoriale aveva ritenuto illegittimo il preavviso di fermo amministrativo, in quanto emesso prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 203 del 2005, negando l’efficacia retroattiva dell’art. 3, comma 41, di detto D.L.
I Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che, escludere gli effetti retroattivi di una disposizione di legge che intende stabilire come debba interpretarsi una legge precedente, comporta la violazione al precetto che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del discorso legislativo.
Inoltre, il principio di irretroattività della legge non ha ottenuto in ambito costituzionale una garanzia specifica, per cui la possibilità di adottare norme con efficacia retroattiva non va negata, se le norme sono legittime non contrastanti con i valori costituzionali protetti e con il principio di ragionevolezza.
Dunque, la disposizione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, ha portata retroattiva, perché così ha deciso il legislatore, senza che tale scelta possa essere considerata incompatibile con i canoni del nostro ordinamento.
Tra l’altro, in precedenza, con l’ordinanza n. 6064/09, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito che, con riferimento ad un fermo del luglio 2004, “Le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione dei decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore pur nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503.”.
Alla luce delle argomentazioni suesposte, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte territoriale, che dovrà attenersi al principio secondo cui la disposizione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, comma 41, ha portata retroattiva.