“Il contribuente è messo nelle condizioni di comunicare lo sgravio dell’ente impositore Sab. 16
Niente fermo amministrativo per i debiti inferiori ai 2mila euro se prima non si avverte con due solleciti di pagamento – a distanza di sei mesi l’uno dall’altro – il contribuente.
Questa novità, che sicuramente attenua gli effetti devastanti che fino a questo momento si sono verificati per il fatto di non potere utilizzare la propria autovettura per debiti di poco valore, ha catalizzato l’attenzione delle domande dei lettori che hanno partecipato al forum online.” (…)
“L’agente della riscossione, però, ad onor del vero, già da tempo si è accorto di questo problema e circa un anno fa, per porre rimedio, ha predisposto un modello di autodichiarazione (reperibile online o presso gli sportelli) con il quale il contribuente, che ha ricevuto un suo atto (cartella, comunicazione di ipoteca, preavviso di fermo), allegando il provvedimento con il quale è stato annullato o sospeso l’atto presupposto, riesce a fermare l’esecuzione.” (…)
“È estremamente difficile, infatti, pensare di rimandare il problema e di potere bloccare la procedura di fermo impugnando il sollecito di pagamento dinanzi alla Ctp. Va segnalato, infatti, che le possibilità di difesa al punto in cui si parla di fermo sono sicuramente abbastanza ridotte, per cui prima di proporre una azione è opportuno valutare la situazione complessiva, alla luce anche delle norme di procedura che hanno limitato notevolmente il potere del giudice di compensare le spese nel caso in cui chi inizia un giudizio dovesse soccombere. “ (…)