Fermo amministrativo: la natura del credito decide la giurisdizione
La giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo spetta al giudice ordinario attesa la natura extratributaria del credito azionato.
E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata il 18 ottobre 2012, n. 17844.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace di Milano chiamato a pronunciarsi
su una controversia avente ad oggetto il preavviso di fermo
amministrativo, aveva declinato la propria giurisdizione a favore del
Giudice Tributario. Il giudizio de quo era stato poi riassunto dinanzi alla Commissione Provinciale, che aveva sollevato conflitto ai sensi della L. n. 69/2009,
art. 59, comma 3, in quanto l’opposizione doveva essere proposta
innanzi al giudice ordinario, competente a conoscere del rapporto
obbligatorio al quale accedeva la misura cautelare.
Assegnata la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, queste hanno
dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura di
credito non tributario della pretesa cui la misura cautelare accedeva,
con conseguente remissione al Tribunale, competente per la natura
esecutiva del provvedimento in oggetto.
Il Supremo Consesso ha inoltre ribadito alcuni consolidati principii,
già espressi in precedenza dal giudice nomofilattico (SS.UU. n.
20931/2011 e n. 5575 – n. 10147/2012), ovvero che il preavviso di fermo
amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se
riferito ad obbligazioni di natura extratributaria, in quanto è
funzionale a far conoscere all’obbligato una determinata pretesa
dell’Amministrazione.
Inoltre, in tale materia, la giurisdizione deve essere suddivisa tra
giudice ordinario e tributario in base alla natura del credito azionato
con la conseguenza che, ove venga opposta una misura cautelare accedente
ad una pretesa a sanzione per violazione del Codice della Strada, va
dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, attesa la natura
extratributaria del credito azionato.
Pertanto, l’impugnazione della comunicazione di fermo amministrativo va proposta dinanzi al tribunale, competente ratione materiae, in quanto si opera nell’ambito dell’esecuzione forzata.
Alla luce dell’ applicazione dei summenzionati principi al caso di
specie, la Suprema Corte ha concluso dichiarando la giurisdizione del
giudice ordinario con statuizione della competenza del Tribunale
competente per territorio.