Fidelity card e garanzie per i consumatori. Le regole del Garante
Quanto fin’ora analizzato crea le basi per meglio comprendere
l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali del 24
febbraio 2005. Il provvedimento, rubricato “Fidelity card e garanzie per i consumatori. Le regole del garante per i programmi di fidelizzazione”,
punta il dito su tutti i tipi di “carte” nel settore della c.d. grande
distribuzione, siano esse rilasciate o meno gratuitamente, su supporto
cartaceo o elettronico, presso punti-vendita oppure on-line,
nominativamente ovvero assegnando un codice identificativo, accumulando
o meno punti rapportati a spese e servizi, analizzando i profili di
competenza rilevanti per il trattamento dei dati personali, senza
valutare però specificamente requisiti prescritti da leggi o
regolamenti in altri ambiti (ad es., dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n.
430, in materia di concorsi, operazioni a premio e manifestazioni di
sorte).
Il rilascio di queste carte di fidelizzazione, spesso
preceduto dalla compilazione di un modulo di adesione e di un
questionario, e la loro utilizzazione, che nella maggior parte dei casi
determina la registrazione di acquisti di beni e servizi, comportano
infatti un trattamento dei dati personali dei clienti e, a volte, dei
loro familiari. Accanto a dati anagrafici e recapiti, ormai anche di
posta elettronica, sono spesso raccolte altre informazioni relative al
cliente o a suoi familiari, non necessarie per attribuire i vantaggi
collegati alla carta (titolo di studio, professione, interessi,
abitudini, preferenze, modalità di acquisti, ecc.). Tali informazioni
vengono di frequente trattate unitariamente, pur avendo finalità
diverse e richiedendo, pertanto, modalità di trattamento differenziate.
Consumatori, relativi nuclei familiari ed altre persone da essi
indicati sono monitorati in dettaglio nei loro comportamenti, subendo
profilazioni e raffronti anche all’interno di specifiche banche dati
centrali o locali, senza esserne quasi mai consapevoli e senza aver
ricevuto l’adeguata informativa prevista dalla legge. Vengono spesso
definiti profili individuali o di gruppo (segmenti di clientela con
caratteristiche omogenee, c.d. cluster), ovvero propensioni al
consumo, determinando, in talune circostanze particolari, la raccolta
anche di dati di natura sensibile, il cui trattamento non è di regola
consentito per le finalità in esame. Al quadro si aggiungono, infine,
tinte maggiormente fosche quando si associano eventuali contatti
diretti con la clientela per operazioni di marketing, comunicazioni
commerciali o pubblicitarie, vendite dirette o per ricerche di mercato,
effettuati da chi rilascia la carta o da terzi.
Non è inusuale,
allora, trovarsi di fronte ad una sola informativa generica che
descrive i trattamenti in modo non adeguatamente distinto. Stante “la
crescente diffusione del fenomeno, e a garanzia degli interessati, il
Garante prescrive ai titolari del trattamento di adottare alcune misure
necessarie od opportune al fine di conformare i trattamenti alle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art.
154, comma 1, lett. c), del Codice)”.
Il Garante
prende in considerazione e distingue le tre finalità specifiche di
questo settore, ovvero fidelizzazione in senso stretto, realizzata
attribuendo i vantaggi a cui si è fatto cenno, profilazione mediante
analisi di abitudini e scelte di consumo e marketing diretto, tutte
attributarie di specifiche e diversificate modalità di trattamento
soprattutto per quanto riguarda le tipologie di dati e la loro
conservazione.
In primo luogo, i trattamenti devono svolgersi
rispettando i principi di necessità, liceità, correttezza, qualità dei
dati e di proporzionalità (artt. 3[1] e 11[2] del Codice della privacy). In particolare, precisa il Garante, “in
applicazione del principio di necessità (art. 3 del Codice), i sistemi
informativi e i programmi informatici devono essere configurati, già in
origine, in modo da ridurre al minimo l’utilizzo di informazioni
relative a clienti identificabili. Il trattamento di dati personali
relativi a clienti non è lecito se le finalità del trattamento, in
particolare di profilazione, possono essere perseguite con dati anonimi
o solo indirettamente identificativi”. Inoltre “nel rispetto del principio di proporzionalità nel trattamento (art. 11, comma 1, lett. d),
del Codice), tutti i dati personali e le varie modalità del loro
trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite”. Nel merito, si deve precisare che, per le finalità in analisi, in alcun caso è possibile l’utilizzazione di dati sensibili[3],
fatta salva l’ipotesi eccezionale nella quale il trattamento di dati
sia realmente indispensabile in rapporto allo specifico bene o servizio
richiesto e sia stato preventivamente autorizzato dal Garante, oltre
che acconsentito per iscritto dall’interessato. Ciò vale anche per
eventuali ricerche di mercato, sondaggi ed altre ricerche campionarie[4].
a questo punto, essere prese in considerazione le modalità di
attuazione di questi principi in rapporto alle diverse finalità
esplicitate.
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[1] L’art. 3 prescrive che “I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l’interessato solo in caso di necessità.”
[2] L’art. 11, rubricato “Modalità del trattamento e requisiti dei dati”, prescrive:
“1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili
con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e)
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2.
I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.”
[3] L’art. 4, comma 1, lett. d) definisce i dati sensibili come “i
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”.
[4] Cfr. Autorizzazione Generale del Garante n. 5/2004, “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari”, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190.