Figli naturali: sì all’aggiunta del cognome paterno per il minore riconosciuto successivamente. Ma la decisione spetta al Tribunale
Doppio cognome per il minore riconosciuto dal padre
anche a distanza di otto anni dalla sua nascita. Ma la decisione spetta
al Tribunale. Perché nel caso di attribuzione giudiziale del nome di
famiglia del padre al piccolo, il giudice è investito dall’articolo 262
comma 3 Cc del potere-dovere di decidere considerando come unico
criterio di riferimento l’interesse del bambino. Esclusa quindi ogni
automaticità. È quanto emerge dalla sentenza 23635/09 emessa dalla
prima sezione civile della Cassazione.
Il caso
E’ stato bocciato il ricorso di
una donna contro la sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva
disposto per il figlio minore l’aggiunta del cognome del padre
naturale. Senza successo la madre in appello si era opposta al
verdetto. Secondo la donna, ha sbagliato il giudice del merito quando
ha attribuito al bambino ormai di nove anni anche il cognome paterno.
Perché il nome di famiglia della madre ha acquisito un consolidato
valore identificativo della sua persona. Senza dimenticare, poi, che il
bimbo ha sempre vissuto con la mamma. Tuttavia – ricordano gli
“ermellini” – l’articolo 262 commi 2 e 3 prevede che nell’ipotesi di
riconoscimento paterno della filiazione successivo a quello materno, il
figlio possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre. E demanda al giudice, nel caso di
minore età del piccolo, la relativa decisione. Pertanto, in caso di
attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non
contestualmente dai genitori, il giudice può e deve decidere su ognuna
delle soluzioni previste nella norma del codice civile, avendo riguardo
all’unico criterio di riferimento che rimane l’interesse del minore.