Figlio ubriaco alla guida: no al sequestro dell’auto del padre Cassazione penale , sez. VI, sentenza 26.03.2010 n° 11791
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 7 gennaio – 26 marzo 2010, n. 11791
(Presidente de Roberto – Relatore Ippolito)
Fatto e diritto
1.
Il Procuratore della Repubblica ricorre per cassazione – “per
malgoverno dell’interpretazione dell’art. 321 commi 1 e 2, cod. proc.
pen. e mancanza di motivazione” – contro la suindicata ordinanza con
cui il Tribunale di Vercelli ha revocato il provvedimento di sequestro
preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari
sull’autovettura guidata da M. S., sorpreso dai Carabinieri in stato di
ebbrezza alcolica. Il giudice per le indagini preliminari aveva
ritenuto che il veicolo, anche se non appartenente all’indagato ma a
suo padre, poteva essere soggetto a confisca obbligatoria, in quanto a
carico del proprietario sussistevano profili di negligenza derivanti
dal fatto che egli era informato delle precedenti condotte anomale
tenute dal figlio.
2. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale d’udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1.
Il tribunale del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto
esistenti agli atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte di G. S.
del fatto che il figlio M., all’età di vent’anni, avesse commesso un
reato di cui all’art. 527 cod. pen. e fosse stato colto in stato di
ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri
elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per
omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di
tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine
dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede
del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che lo S. si
rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più
recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore
commissione di reati come quello per cui si procede.
2.2.
Ritiene il Collegio del tutto insussistente la dedotta violazione di
legge da parte del Tribunale, che ha condiviso l’interpretazione
dell’art. 321 cod. proc. pen. ripetutamente affermata dalla
giurisprudenza di questa Corte (e sottesa al provvedimento di
sequestro), escludendo tuttavia che, in concreto, fosse formulabile
alcun addebito di negligenza al titolare dell’autovettura, con
valutazione fattuale espressa con motivazione plausibile, che si
sottrae al sindacato di legittimità prevista dall’art. 606.1 lett. e)
cod. proc. pen..
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Il figlio si mette alla guida ubriaco? Niente
sequestro se l’automobile appartiene al padre: non può esserci un
giudizio di rimproverabilità per omessa sorveglianza sul comportamento
dell’indagato.
Non può, infatti, essere
sottoposto a sequestro il veicolo di proprietà del padre del ragazzo
sorpreso a guidare ubriaco, neppure se il genitore era a conoscenza del
fatto che il figlio, già tempo prima (il fatto risaliva a 6 anni
prima), era stato fermato per guida in stato di ebbrezza.
In
sostanza, se mancano delle trasgressioni recenti al Codice della strada
da parte di quest’ultimo, non può essere formulato alcun addebito di
negligenza al proprietario della macchina allo scopo di legittimare il
sequestro.
E’ questo l’ultimo principio
stabilito sul tema della guida in stato di ebbrezza dalla Suprema
Corte, con la sentenza n. 11791/2010, con la quale i giudici di
legittimità hanno, appunto, respinto il ricorso della Procura che
contestava il dissequestro di un veicolo appartenente al padre di un
ragazzo ubriaco alla guida.
L’articolo
186 comma secondo lett. c) Codice della Strada, oltre alla sanzione
penale ed a quella amministrativa a carico della persona che violi il
precetto normativo, prevede che “Con la sentenza di condanna ovvero
di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata
applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la
confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi
dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.
Il presupposto di fatto e diritto, per potere arrivare, in fase di definizione del procedimento penale, alla confisca del veicolo, è costituito dalla preventiva sottoposizione del bene stesso alla misura del sequestro preventivo.
considerando il fatto (come già accennato in apertura di commento) che
il padre era consapevole che il figlio avesse già guidato in stato di
ebbrezza ma che, comunque, non aveva fatto nulla al fine di impedire
che tale evento potesse ripetersi.
Nella
decisione in commento la sesta sezione penale della Cassazione non ha
condiviso la tesi dei colleghi di primo grado, dichiarando
inammissibile il ricorso e precisando, inoltre, che “il tribunale
del riesame, esaminando tutti gli elementi di fatto esistenti agli
atti, ha ritenuto che la conoscenza da parte del padre del fatto che il
figlio, all’età di vent’anni, avesse commesso un reato di cui
all’articolo 527 del codice penale e fosse stato colto in stato di
ebbrezza alcolica alla guida di un’autovettura, in assenza di altri
elementi, non era idonea a fondare un giudizio di rimproverabilità per
omessa sorveglianza sul comportamento dell’indagato: la conoscenza di
tali precedenti (risalenti a sei anni prima dell’episodio all’origine
dell’attuale procedimento penale) non valeva a escludere la buona fede
del padre, in quanto non era ragionevolmente esigibile che il padre si
rifiutasse di prestare l’autovettura al figlio, in assenza di più
recenti e attuali comportamenti in base a cui prevedere la ulteriore commissione di reati come quello per cui si procede”.
Precedenti giurisprudenziali sul sequestro per guida in stato di ebbrezza
Il
conducente indagato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica
cui sia stato sequestrato il veicolo a fini di confisca ex articolo 186
del codice della strada, non può ricorrere avverso il sequestro
adducendo la titolarità della proprietà del veicolo in capo ad una
società (Cassazione penale, sentenza 15/01/2010, n. 1861).
Nonla Corte
è inammissibile ai sensi dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen.,
l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo finalizzato
alla confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida
in stato di ebbrezza, atteso che l’art. 186, comma secondo, lett. c),
cod. strada, nel richiamare il secondo comma dell’art. 240 cod. pen.,
non assimila il suddetto veicolo alle cose ivi elencate, bensì
esclusivamente intende rimarcare l’obbligatorietà della confisca. (In
motivazione
ha precisato che il veicolo non è, infatti, cosa di per sé pericolosa,
ma diventa tale in quanto rimasta nella disponibilità del soggetto
trovato in grave stato di ebbrezza, il quale vanta dunque interesse ad
impugnare il provvedimento cautelare reale al fine di dimostrare
l’insussistenza del “fumus” del reato). (Rigetta, Trib. lib. Milano, 22
settembre 2008) (Cass. pen. Sez. IV 11 febbraio 2009, n. 13831).
Legittimo
il sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida in
stato di ebbrezza, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto
di Ieasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la
sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del
veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidare in condizioni ritenute
pericolose per la sicurezza della circolazione (Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 18 marzo 2010, n. 10688).