Finanziaria, precari: per co.co.pro raddoppia a 4.000 euro l’assegno una tantum
Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Salirà da 2.000 fino a 4.000 euro
l’asssegno una tantum per i cocopro. E’ quanto prevede -apprende
l’ADNKRONOS- l’emendamento del governo annunciato con il ‘pacchetto
welfare’ destinato ad entrare in finanziari. I precari che perderanno
il lavoro riceveranno dunque un assegno
più sostanzioso che potrà arrivare fino a 4.000 euro l’anno. La norma
amplia i requisiti e la misura dell’intervento una tantum introdotto
nel 2009 e introduce, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011,
una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori
coordinati e continuativi nella modalità a progetto. La disposizione
prevede che tale indennità venga liquidata in un’unica soluzione pari
al 30% del reddito percepito l’anno precedente, e comunque non
superiore a 4.000 euro, e venga riconosciuta ai soggetti iscritti in
via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, alle seguenti condizioni: a) che operino in regime di
monocommittenza; b) che abbiano conseguito l’anno precedente un reddito
lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) che
abbiano effettuato, nell’anno di riferimento, almeno un versamento
contributivo presso la predetta gestione separata;
d) che risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) che
risultino accreditati nell’anno precedente almeno tre mesi presso la
gestione separata Inps. – DISOCCUPAZIONE: vengono semplificati i requisiti per indennità
di disoccupazione. La misura è finalizzata a semplificare, in via
sperimentale per l’anno 2010, i requisiti previdenziali di accesso
all’indennità di disoccupazione. In particolare, per l’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali si computano anche i
periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di
tredici settimane. – CINQUANTENNI: viene introdotta in via
sperimentale, per l’anno 2010, la contribuzione figurativa integrativa,
fino alla data di maturazione del diritto
al pensionamento, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010,
per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e
che accettino un’offerta di lavoro che preveda l’inquadramento in un
livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente
alle mansione di provenienza. Il beneficio è concesso a domanda
dell’interessato. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla
differenza fra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza
e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto e
che tale beneficio è concesso a domanda. Viene anche introdotto il
prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che
assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di
disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di
anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2010. –
CIG IN DEROGA: in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
vengono prorogati al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga
introdotti nel 2009 e estensione dei trattamenti ai settori o agli
ambiti non coperti. – INCENTIVI: vengono introdotti ‘Premi e incentivi’
per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati,
svantaggiati. Viene riconosciuto un bonus alle agenzie per il lavoro
solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è
assunto con un contratto di lavoro dipendente. La norma prevede,
infatti, la concessione di un bonus di 1.200 euro per ogni lavoratore
svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di
durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un
contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5.000 se
disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento
al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi
dall’incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e
di lavoro intermittente. – PORTABILITA’ INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE:
viene introdotta una misura per la portabilità della indennità di
disoccupazione. In particolare, i datori di lavoro che, senza esservi
tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori
destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti
normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile,
possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al
lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per
il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non
erogate. – APPRENDISTATO: vengono introdotte facilitazioni nelle
transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, mediante il
contratto di apprendistato. In particolare è destinata una quota fino
100 milioni di euro per l’anno 2010 per le attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato – di cui il 20% destinato
prioritariamente all’attuazione dell’apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. –
DETASSAZIONE SALARIO PRODUTTIVITA’: viene prorogata per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2010, le misure sperimentali per l’incremento
della produttività legate incrementi di produttività e ad altri
elementi legati all’andamento economico dell’impresa. Le misure
consistono nell’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate
a livello aziendale a fronte delle predette prestazioni ed incrementi
di produttività e trovano applicazione, entro il limite di importo
complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell’anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel
2009 all’imposta sostitutiva. – CONTENZIOSO CONTRIBUTIVO: altra misura
destinata ad entarre in finanziaria è lo sconto sulle sanzioni relative
al contenzioso previdenziale. In pratica sarà prevista la possibilità
di chiudere il contenzioso in materia di contributi previdenziali con
uno sconto del 40% sulle sanzioni e gli interessi legali. Sarà
possibile accedere alla chiusura agevolata del contenzioso per tutti i
crediti accertati entro il 31 ottobre 2009 ad eccezione di quelli
cartolarizzati o relativi ad aiuti di stato. Le liti contributive
ammontano a circa 30 mld, di cui 1/3 relativi a contributi
cartolarizzati.
Perciò la massa di contributi contestati che potrebbero beneficiare
dello sconto sulle sanzioni ammontano a circa 20 mld. Considerando una
sanzione media del 30% l’importo delle sannzioni potenzialmente
interessate dallo sconto ammonta a circa 6 mld. La norma non ha bisogno
di copertura, in quanto incide solo sulle sanzioni che vengono iscritte
a bilancio solo al momento della definizione. Secondo le misure allo
studio, le imprese possono aderire alla sanatoria presentando domanda
all’Inps, riconoscono il debito e impegnandosi a saldarlo. Sara’
possibile chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto.