Fisco, comportamenti anti-economici e percentuali di ricarico
Nelle ipotesi di accertamento analitico-induttivo, il Fisco può legittimamente rettificare un comportamento anti-economico al contribuente (non motivato validamente nei conseguenti atti difensivi), tuttavia il primo può applicare percentuali di ricarico, a condizione che le stesse siano rappresentative del contesto commerciale nel quale svolge la propria attività il soggetto accertato.
E’ questa la massima desumibile dalla sentenza 6 dicembre 2011, n. 26167 della Suprema Corte: in sede processuale, il contribuente aveva censurato la validità dell’accertamento impugnato, in quanto tale verifica fiscale era stata avviata nonostante una corretta tenuta della contabilità da parte dell’azienda, evidenziando altresì l’inapplicabilità delle percentuali di ricarico sugli acquisti (operate dalla stessa Amministrazione).
Sulla prima questione (ovvero l’illegittimità dell’avviso a fronte della documentata “trasparenza” in materia contabile), la Corte respingeva tale eccezione, atteso che la sussistenza di scritture contabili regolari (secondo tale pronuncia) non impedisce all’Erario di rettificare il reddito attraverso un accertamento analitico-induttivo, avente ad oggetto il comportamento anti-economico del contribuente (non giustificato idoneamente in sede di contraddittorio).
Invece, sul secondo punto sollevato dal ricorrente nei propri atti difensivi, quest’ultimo lamentava da un lato l’adozione di un meccanismo di determinazione delle percentuali di ricarico non applicabili al caso di specie, dall’altro rilevava come tale criterio, adoperato dall’Ufficio, non teneva conto circa la concreta ed effettiva realtà economica ed “ambientale” dell’azienda.
In definitiva – secondo l’orientamento avallato dalla Corte di Cassazione nel provvedimento in rassegna – l’Amministrazione Finanziaria, ai fini della validità delle percentuali di ricarico sugli acquisti (in caso di condotte anti-economiche addebitabili al ricorrente) ha l’onere di considerare (per una corretta applicazione delle medesime) i parametri di coerenza logica e congruità, della natura dei beni prodotti, nonché dei campioni selezionati (durante lo svolgimento della verifica), escludendo pertanto meccanismi forfetari, ben lontani dalla realtà economica, nella quale opera il contribuente con la propria attività imprenditoriale.