Fisco: fino a 8mila euro niente ipoteca
L’ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera la misura fissata dal legislatore (Cassazione, sentenza 16348/12).
Il caso. Un contribuente impugnava un provvedimento di iscrizione ipotecaria, emesso da parte dell’Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di cartelle per un importo di circa euro 6.000.
Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale disponeva la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria: secondo il Giudice del gravame, l’Agente della riscossione aveva agito in violazione degli artt. 76 e 77, d.p.r. n. 602 del 1973, dal momento che l’iscrizione era stata posta in essere per un debito di importo inferiore a euro 8.000.
Nella sentenza n. 16348 del 2012, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
L’evoluzione normativa in tema di espropriazione immobiliare. L’art. 76, d.p.r. n. 602/1973 condiziona la possibilità di procedere ad espropriazione immobiliare al fatto che l’importo complessivo del credito superi una certa misura.
Nel 2005, il limite è stato portato da lire 3.000.000 a euro 8.000 (art. 3, comma 40, lett. b bis), d.l. n. 203/2005).
Nel 2011, il Legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina (art. 7, comma 2, lett. gg undecies), d.l. n. 70 del 2011), spezzando il limite come segue:
– euro 20.000, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ex art. 10, comma 3 bis, Tuir
– euro 8.000, negli altri casi.
Nel 2012, il limite è stato riunificato a euro 20.000 (art. 3, comma 5, lett. c), n. 1), d.l. n. 16 del 2012).
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se il debito è inferiore a euro 8.000. La Suprema Corte ritiene che, nel caso di specie, l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché il debito del contribuente non superava il limite di euro 8.000.
In motivazione, la Corte di Cassazione si limita a richiamare quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SSUU civ., n. 4077/2010, in CED Cass., Rv. 611629): secondo la giurisprudenza di legittimità, l’ipoteca, «rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti» dall’art. 76, d.p.r. n. 602/1973.
Poiché alla fattispecie concreta risulta ratione temporis applicabile la disciplina del 2005, l’Agente della riscossione non avrebbe potuto procedere ad iscrizione ipotecaria perché il debito non superava euro 8.000.