Fisco: il ricorso spedito in copia è valido
Nel dicembre 2000 l’Ufficio delle Imposte Dirette di Montepulciano notificava alla società F.B. del Dott. Giuseppe B. & C. snc un avviso di accertamento ILOR per l’anno 1994 con il quale si recuperavano a tassazione, ritenendoli non deducibili, i compensi corrisposti dalla società ai soci amministratori sigg.ri Bu.Gi. E B.G.; contemporaneamente l’Ufficio notificava tanto a B.G. Quanto a B. G. un avviso di accertamento IRPEF, sempre relativamente all’anno 1994, con il quale si rettificava il reddito da partecipazione da loro dicarato, contestualmente azzerando il reddito da lavoro autonomo. Sia la società che i soci impugnavano gli avvisi di accertamento loro rispettivamente notificati, ottenendone l’annullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siena. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, adita con l’appello dall’Amministrazione finanziaria, riformava le sentenze di prime cure e – con le sentenze nn. 75/26/055, 76/26/05 e 77/26/05, tutte depositate L. 11.10.05 e recanti motivazioni identiche – dicarava inammissibili i ricorsi di primo grado. La Commissione Tributaria Regionale motivava le proprie decisioni con l’argomento che, mentre gli esemplari dei ricorsi presenti nei fascicoli di parte dei ricorrenti recavano a margine la procura speciale sottoscritta dalla parte e dal difensore, gli esemplari dei ricorsi depositati dall’Amministrazione erano costituiti da una fotocopia dei ricorsi originali in cui, in calce alla procura a margine, erano indicati soltanto i nominativi del ricorrente e del difensore ma mancavano entrambe le sottoscrizioni. In base a detto rilievo la Commissione Tributaria Regionale assumeva doversi presumere che le fotocopie dei ricorsi spedite all’Amministrazione fossero state eseguite prima dell’apposizione delle sottoscrizioni e comunque assumeva esser state violate le disposizioni sull’introduzione del giudizio tributario fissate a pena di inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18.