Fisco: le compensazioni IVA con i vincoli dall’anno 2010 Agenzia Entrate , circolare 15.01.2010 n° 1
Agenzia delle Entrate, circolare 15 gennaio 2010, n. 1
Oggetto: Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto – art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
INDICE
1. PREMESSA
2. La nuova disciplina sull’utilizzo in compensazione di crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro
2.1. Crediti IVA annuali
2.2. Crediti IVA infrannuali
3. Modifiche alle procedure ed agli adempimenti dichiarativi
4. Utilizzo in compensazione dei crediti IVA maturati in capo ad altri soggetti
5. Ulteriori semplificazioni e modifiche normative
1. PREMESSA
L’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102),
prevede alcune importanti novità in merito alla cosiddetta
“compensazione orizzontale” dei crediti IVA, disciplinata dall’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia sull’uso dei
crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello
F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme
dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.
In
particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera a), numero 1, introduce il
principio secondo cui l’utilizzo in compensazione orizzontale dei
crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo
successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza
da cui gli stessi risultano, e può essere operato esclusivamente
attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle
Entrate (secondo le modalità tecniche definite dal provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009), consentendo
in tal modo all’Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra
i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in
compensazione nel modello F24.
Inoltre, l’articolo 10, comma 1,
lettera a), numero 7, dispone che i contribuenti i quali intendono
utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000
euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di
conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9
luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali
emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere
sottoscritta anche da parte dei soggetti che compilano la relazione di
revisione per i contribuenti soggetti al controllo contabile ex
articolo 2409-bis del codice civile (cfr. circolare n. 57/E del 23
dicembre 2009).
Lo scopo delle modifiche normative sopra
richiamate – espressamente dichiarato dal legislatore – è quello di
contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale
di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle
istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente “creati” per essere
utilizzati in compensazione nel solo modello F24.
La norma in
commento si colloca, quindi, nel quadro del contrasto all’indebito
utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti, e
completa le disposizioni contenute nell’articolo 27, commi da 16 a 20,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2).
Tali
disposizioni, si ricorda, hanno allungato i termini per la riscossione
dei crediti inesistenti (consentendo che l’atto di recupero di cui
all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia
notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello
dell’indebito utilizzo), ed hanno previsto la sanzione nella misura dal
100 al 200 per cento del loro importo.
Al riguardo si evidenzia
che l’articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 5 del 2009, inasprisce
la predetta sanzione, fissandola al 200 per cento nell’ipotesi di
utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare
superiore a cinquantamila euro, mentre l’articolo 10, comma 1, lettera
a), numero 8 del decreto legge n. 78 del 2009 esclude, in generale, la
definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2,
del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (pagamento di un quarto della
sanzione irrogata).
Resta inteso che, nel caso di utilizzo in
compensazione di crediti, di cui sia constatata l’esistenza, in misura
superiore al limite di 10.000 euro in data precedente a quella di
presentazione della dichiarazione annuale, ovvero in misura superiore
al limite di 15.000 euro senza che sia stato apposto sulla
dichiarazione il prescritto visto di conformità, continua ad applicarsi
la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia
quella prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del
credito indebitamente utilizzato in compensazione).
Si rileva,
infine, che a fronte dell’introduzione di un sistema più rigoroso per
effettuare la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a
10.000 euro, il legislatore ha previsto la possibilità di innalzare il
limite massimo dei crediti compensabili (attualmente fissato a
516.456,90 euro) con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
Le
nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010 e
riguardano i crediti esposti nelle dichiarazioni e nelle istanze
presentate a partire da tale data.
Tanto premesso, si esaminano di seguito le novità principali introdotte dalla norma in commento.
2. LA NUOVA DISCIPLINA SULL’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI IVA DI IMPORTO SUPERIORE A 10.000 EURO
Come
già premesso, l’articolo 10, comma 1, lett. a), numero 1, del decreto
legge, modifica l’articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997, prevedendo che il credito IVA annuale ed infrannuale
di importo superiore a 10.000 euro possa essere utilizzato in
compensazione – solo tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate(1) – a decorrere dal sedicesimo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale
IVA o dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale (modello IVA
TR) di cui all’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 542 del 1999.
Pertanto,
per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore
introduce una sorta di “doppio binario”, distinguendo tra crediti IVA
eccedenti l’importo di 10.000 euro, cui si applica la nuova disciplina,
rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad
applicarsi le “vecchie regole”.
Il “tetto” di 10.000 euro è
riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di
utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna
tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
I contribuenti
che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati
trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione
crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond
cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il
secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.
Così, ad esempio, il contribuente che nel 2010 presenta:
1.
la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2009 da cui emerge un
credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro;
2.
due modelli IVA TR (secondo e terzo trimestre) relativi all’anno 2010
con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20.000
e 30.000 euro;
disporrà di un plafond riferito al credito
annuale pari a 80.000 euro, spendibile in F24 con codice tributo 6099
(anno di riferimento 2009), nonché di un plafond riferito alla somma
dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro spendibile rispettivamente
con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2010).
Come
già anticipato nella premessa, le nuove disposizioni si applicano al
credito IVA annuale relativo all’anno 2009 (che emerge dalla
dichiarazione mod. IVA 2010) ed ai crediti IVA trimestrali relativi
all’anno 2010 (che emergono dalle istanze mod. IVA TR presentate nel
corso del 2010).
Ciò significa che il credito IVA annuale del
2008 (che è emerso dalla dichiarazione mod. IVA 2009), nonché i crediti
trimestrali relativi all’anno 2009 (che sono emersi dalle istanze mod.
IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad essere
utilizzati in compensazione anche nel corso dell’anno 2010, senza
scontare i vincoli della disposizione in esame.
In particolare,
il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a
quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009,
all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà – per così
dire – “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel
2009.
Si osserva, inoltre, che la nuova disciplina sulla
compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione
“orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione
cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti
crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento
periodico (2). Ciò in quanto l’esposizione nel mod. F24 di tale tipo di
compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di
esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito ammessa, senza
condizioni, dall’articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.
In
altri termini, l’utilizzo del credito IVA in compensazione in F24 con
debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al
“tetto” dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini
dell’apposizione del visto di conformità. Detta compensazione sarà,
comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto
utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione
annuale e/o dall’istanza trimestrale.
Si precisa che, se nella
medesima delega di pagamento il contribuente utilizza in compensazione
crediti IVA, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi ad IVA
e ad altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà
prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai
crediti esposti di più remota formazione.
Si ricorda, infine, che il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre
2009, al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli, ha
stabilito che la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento
recanti compensazioni di crediti IVA che superano l’importo annuo di
10.000 euro, può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci
giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il
credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che,
in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o
dell’istanza.
In seguito alla trasmissione telematica di una
delega di pagamento, infatti, il contribuente (o l’intermediario
preposto) riceve una prima comunicazione attestante l’avvenuta
acquisizione del file da parte dei servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate. Nel caso di utilizzo di un credito IVA, la delega è
successivamente sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla
verifica del rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 10 del
decreto legge n. 78 del 2009, a fronte dei quali è prodotta una seconda
comunicazione attestante l’esito di accettazione o di scarto (3).
E’
pertanto prudente procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti
compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza
dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di
scarto della delega, di ritrasmetterla previa rimozione dell’errore che
ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle
conseguenti sanzioni.
2.1. CREDITI IVA ANNUALI
Da
gennaio 2010, quindi, in base alle nuove regole, il credito IVA annuale
maturato nell’anno 2009, se superiore a 10.000 euro (ad esempio 50.000
euro) comporta determinati adempimenti propedeutici al suo utilizzo in
compensazione orizzontale. In particolare, tale credito fino
all’ammontare di 10.000 euro può essere utilizzato in compensazione
orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione;
raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se
d’importo inferiore a 10.000 euro) può avvenire dal sedicesimo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
annuale IVA 2010.
Peraltro, se il contribuente intende destinare
alla compensazione somme superiori a 15.000 euro, la dichiarazione
deve, altresì, essere dotata del visto di conformità di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 1997 o della
firma dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i
contribuenti soggetti al controllo contabile ex articolo 2409-bis del
codice civile (cfr. circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009).
Si
evidenzia che, al fine di non condizionare il contribuente nella scelta
dell’utilizzo del credito sin dal momento della presentazione della
dichiarazione, continua ad essere presente nei quadri VX e VY del mod.
IVA 2010 e nel quadro RX del mod. UNICO 2010 un unico campo in cui
indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o
compensazione.
Ovviamente, la presentazione anticipata della
dichiarazione ovvero l’apposizione del visto di conformità saranno
indici dell’intenzione del contribuente.
Qualora il contribuente
presenti più dichiarazioni annuali (correttive o integrative di quella
originariamente presentata), il plafond di riferimento per l’esecuzione
dei controlli sarà quello emergente dall’ultima dichiarazione
presentata.
Il contribuente che presenta la propria
dichiarazione senza visto di conformità (intendendo, in tal modo
utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite di 15.000
euro), può modificare la propria scelta mediante presentazione di una
dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto, al più tardi
entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30
settembre dell’anno successivo a quello di riferimento), ai sensi
dell’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998. A tal riguardo,
si evidenzia che non saranno applicate sanzioni al contribuente che
presenti la dichiarazione correttiva entro il termine di scadenza
ordinario, mentre sarà applicabile la sanzione amministrativa per la
tardiva presentazione nel caso in cui il contribuente presenti la
dichiarazione sostitutiva/integrativa entro i 90 giorni successivi al
termine di scadenza (si veda risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002).
2.2. CREDITI IVA INFRANNUALI
Come
è noto, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del dPR n. 542 del 1999, “i
contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma
dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per la richiesta dei rimborsi di imposta relativi
a periodi inferiori all’anno, possono, in alternativa, effettuare la
compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, per l’ammontare massimo corrispondente
all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando
all’ufficio competente, in via telematica entro l’ultimo giorno del
mese di riferimento l’istanza di cui al comma 2” (modello IVA TR). Il
medesimo comma 3, secondo periodo, prevede che “Gli enti e le società
controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo
73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, possono, in alternativa alla richiesta di
rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle
annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, effettuare la
compensazione prevista dal citato articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997”.
Ciò posto, l’articolo 10, comma 1, lettera a),
numero 5, integra il comma 3 del richiamato articolo 8, con un
ulteriore periodo secondo cui “Tali compensazioni possono essere
effettuate solo successivamente alla presentazione dell’istanza di cui
al comma 2”.
La richiamata disposizione va, peraltro, coordinata
con quelle contenute nell’articolo 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del
1997, come modificate dall’articolo 10, comma 1, lett. a), numero 1,
del decreto legge, secondo cui “la compensazione del credito …
relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto,
per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a
partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
… dell’istanza da cui il credito emerge”.
Da una lettura
congiunta delle richiamate disposizioni si ricava che – fermo restando
l’obbligo di presentazione all’ufficio competente, in via telematica
entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, dell’istanza (modello
IVA TR) -, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti
IVA infrannuali di importo inferiore al “tetto” di 10.000 euro senza
attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza; la condizione innanzi richiamata deve,
invece, essere rispettata per compensare gli importi che superano il
limite di 10.000 euro annui.
Come già in precedenza anticipato,
i contribuenti hanno due “tetti” di 10.000 euro, uno riferito al
credito IVA annuale maturato nell’anno precedente, ed uno riferito
all’ammontare complessivo dei crediti dei tre trimestri dell’anno in
corso.
Così, ad esempio, ai fini del calcolo del limite di
10.000 euro, il credito IVA maturato nel 2009 va distinto dai crediti
IVA maturati nei tre trimestri del 2010, ancorché gli importi di
entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in
compensazione nel corso del 2010.
Peraltro, per i crediti
trimestrali il rispetto del limite di 0.000 euro deve essere verificato
con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre
trimestri.
Così, ad esempio, un contribuente con un credito IVA
infrannuale relativo al primo trimestre 2009 di 5.000 euro, può
utilizzare in compensazione detta somma senza dover attendere il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione
dell’istanza.
Qualora nel successivo trimestre il contribuente
abbia maturato un credito di 8000 euro, può utilizzare in compensazione
tale somma, fino all’importo di 5000 euro, senza dover attendere il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione
dell’istanza, mentre può compensare l’ulteriore credito IVA di 3000
euro solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno, ed esclusivamente
mediante i servizi telematici di pagamento dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi
in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000
euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità
sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale
della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997,
“relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”.
3. MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED AGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Al
fine di consentire l’applicazione delle nuove disposizioni, l’articolo
10 è intervenuto anche sulle procedure e gli adempimenti “formali”
propedeutici all’utilizzo dei crediti IVA, modificando le disposizioni
che disciplinano la presentazione della dichiarazione annuale IVA e
dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale (modello IVA TR)
(cfr. d.lgs. n. 241 del 1997, d.P.R. n. 322 del 1998, d.P.R. n. 633 del
1972, d.P.R. n. 542 del 1999).
In particolare, per consentire ai
contribuenti di anticipare la compensazione del credito IVA risultante
dalla dichiarazione annuale IVA, se di importo superiore a 10.000 euro,
è stato in parte modificato il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L’articolo
10, comma 1, lettera a) numero 2.1, infatti, prevede che i contribuenti
che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il
credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA, possono
anticipare tale dichiarazione presentandola in forma autonoma, anziché
unificata (all’interno del modello UNICO), dal 1° febbraio al 30
settembre di ciascun anno.
Si evidenzia che in base al tenore
letterale della norma, tale nuova ipotesi di esonero dalla
presentazione della dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO
riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione
ovvero chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo
inferiore o pari a 10.000 euro.
Ciò non toglie che i
contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione annuale
IVA all’interno del modello UNICO, fermo restando l’obbligo di dover
attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione
crediti IVA se superiori a 10.000 euro.
In conclusione, gli
unici soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA all’interno
del modello UNICO restano i contribuenti che determinano un saldo IVA a
debito.
La previsione di una dichiarazione annuale IVA autonoma
va coordinata con le disposizioni recate dall’articolo 38-bis del
d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di richiesta dei rimborsi
dell’eccedenza IVA detraibile previsti dall’articolo 30 del d.P.R. n.
633 del 1972.
In particolare, deve essere rivista l’attuale
modalità di richiesta di rimborso – effettuata tramite l’apposita
dichiarazione (modello di rimborso “VR”) – da presentare ai competenti
agenti della riscossione a decorrere dal 1° febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
A tal fine, l’articolo 10,
comma 1, lettera a), numero 3.1, ha sostituito l’ottavo e nono periodo
del primo comma del citato articolo 38-bis, prevedendo che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano definite
“le ulteriori modalità ed i termini per l’esecuzione dei rimborsi”
previsti dal citato articolo 38-bis.
Tuttavia, ai sensi del
successivo numero 4, fino all’emanazione di tale provvedimento,
continuano ad applicarsi “le disposizioni vigenti prima dell’entrata in
vigore del presente decreto”, ossia le disposizioni di cui all’ottavo e
nono periodo del primo comma dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del
1972, sopra citati. Ne deriva che, nelle more del provvedimento, i
rimborsi dell’IVA annuale continueranno ad essere richiesti tramite il
modello VR nei modi ordinari.
4. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA MATURATI IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI
In
alcuni casi le norme tributarie consentono che il credito IVA possa
essere utilizzato in compensazione da un soggetto diverso rispetto a
quello in capo a cui il credito è maturato. Tale circostanza si
verifica per i soggetti coinvolti in operazioni straordinarie (fusioni,
scissioni), per i soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo
di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR (c.d. consolidato fiscale), ovvero
per i soggetti che si avvalgono della procedura di liquidazione IVA di
gruppo di cui all’articolo 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con
riferimento alle prime due fattispecie, sono stati previsti specifici
codici identificativi da utilizzare nel modello F24, che consentono di
individuare i casi in cui il contribuente utilizza un credito IVA
emergente dalla dichiarazione di un altro soggetto. Tali codici sono
stati istituiti con la risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009.
Con
riguardo ai crediti IVA disponibili in seguito ad operazioni
straordinarie si precisa che, i crediti maturati in capo a più soggetti
(diversi dall’utilizzatore) costituiscono ciascuno un autonomo plafond
a disposizione del soggetto risultante dall’operazione, che potrà
disporne utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà
indicare anche il codice fiscale del soggetto in capo a cui il credito
si è originariamente generato.
Inoltre, ai fini di una corretta
gestione dei crediti IVA attribuiti al consolidato, sono stati previsti
appositi campi all’interno dei quadri VX e VY del modello di
dichiarazione annuale IVA in cui indicare il codice fiscale del
soggetto consolidante che potrà disporre del credito complessivamente
attribuito, che andrà a costituire un unico autonomo plafond.
Qualora
il soggetto consolidante intenda utilizzare in compensazione importi
superiori a 10.000 euro, costituiti da crediti IVA maturati in capo a
più soggetti aderenti alla tassazione di gruppo, per poter
correttamente fruire della compensazione è necessaria la preventiva
presentazione delle dichiarazioni IVA dei soggetti cedenti, anche se
l’importo del credito emergente dalla singola dichiarazione è inferiore
a 10.000 euro.
5. ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE NORMATIVE
Al
fine di semplificare gli adempimenti IVA, l’articolo 10, comma 1,
lettera a), numero 2.4, modificando l’articolo 8-bis, comma 2, del
d.P.R. n. 322 del 1998, dispone che coloro che presentano la
dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro l’ultimo giorno del
mese di febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta di
riferimento (anche al fine di utilizzare in compensazione il credito di
importo superiore a 10.000 euro a decorrere dal giorno 16 del mese di
marzo) sono esonerati dal presentare la “comunicazione dati IVA”, che
normalmente, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1, deve essere
presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno.
Sempre in
un’ottica di semplificazione, il numero 2.2 del comma 1, lettera a),
dell’articolo 10 in commento, modificando l’articolo 8, comma 4, ultimo
periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998, estende al curatore fallimentare o
al commissario liquidatore, l’obbligo di presentare in via telematica,
anziché in formato cartaceo, la dichiarazione per le operazioni
registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di
fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, ai fini
dell’eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.
L’articolo
10 contiene, infine, alcune modifiche alle attuali norme vigenti che
mirano a coordinare le predette disposizioni con quelle dettate in
materia di compensazione.
A tal fine l’articolo 10, comma 1,
lettera a), numero 3.2 estende alle indebite compensazioni la
previsione contenuta nel sesto comma dell’articolo 38-bis del d.P.R. n.
633 del 1972, secondo cui, in caso di notifica di un avviso di
rettifica o di un atto di accertamento conseguenti all’esecuzione di un
rimborso indebito, il contribuente, entro sessanta giorni, è tenuto a
versare le somme indebitamente rimborsate, insieme agli interessi del 2
per cento annuo(4), salvo prestazione della garanzia prevista
nell’articolo 38-bis,secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Le
modifiche recate dal numero 2.3, infine, sono volte ad un coordinamento
di tipo formale. In particolare, nell’articolo 8-bis, comma 2, del
d.P.R. n. 322 del 1998 – laddove viene previsto l’esonero dall’obbligo
della comunicazione annuale IVA per lo Stato e gli enti pubblici –
viene sostituito il riferimento all’articolo 88 del TUIR con quello
aggiornato all’articolo 74 (cfr. modifiche introdotte dal d.lgs. n. 344
del 2003 – riforma delle imposte sulle società). Viene inoltre,
adeguato all’euro l’importo del volume d’affari in riferimento al quale
le persone fisiche beneficiano del richiamato esonero (da 50 milioni di
lire a 25 mila euro).
Le Direzioni Regionali vigileranno
affinché le istruzioni e i principi enunciati nella presente circolare
vengano puntualmente osservati dagli uffici.
________________
(1)
Si precisa che, in tutti casi in cui il contribuente intende destinare
alla compensazione crediti Iva di importo superiore a 10.000 euro
annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate anche per la trasmissione di deleghe
contenenti singolarmente compensazioni Iva inferiori ai 10.000 euro
ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite dei 10.000 euro.
(2)
I codici tributo interessati sono i seguenti: 6001, 6002, 6003, 6004,
6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033,
6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727.
(3)
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009, le deleghe contenenti
compensazioni di crediti IVA possono essere scartate per i seguenti
motivi:
1) l’importo compensato sia
superiore a 10.000 euro annui e non sia stata preventivamente
presentata la dichiarazione ovvero l’istanza da cui emerge il credito
stesso;
2) l’importo compensato sia superiore a 15.000 euro annui e
la dichiarazione da cui emerge il credito non sia corredata del visto
di conformità o della sottoscrizione richiesti dalla norma;
3)
l’importo compensato superi l’importo del credito risultante dalla
dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente
già utilizzato in compensazione.
(4) Misura degli
interessi così rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2010,
dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 21 maggio 2009.
Dal 18 gennaio 2010 (prima scadenza del nuovo
anno) è consentito compensare il credito Iva del 2009 fino a 10mila
euro senza alcun vincolo, a patto che vi sia certezza che l’importo
emerga dalla prossima dichiarazione.
Per ogni euro usato in compensazione eccedente la sopra menzionata soglia dei 10mila euro scatteranno i nuovi vincoli temporali e formali.
Lo ha precisato in una recente circolare, la n. 1/E , l’Agenzia delle Entrate, specificando, altresì, che a partire dal 1° gennaio 2010, l’eccedenza Iva che supera i 10mila euro può essere utilizzata in compensazione (solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
cioè Entratel o Fisconline) esclusivamente a partire dal 16° giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o
dell’istanza di rimborso/compensazione trimestrale: ossia prenderanno
il via dal prossimo 16 marzo.
Le precisazioni della Agenzia
L’articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009, il c.d. decreto anticrisi previsto dal Governo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
stabilisce che la compensazione orizzontale di crediti Iva per importi
superiori a 10mila euro può avvenire solo successivamente alla
presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui gli stessi
risultano e può essere operata esclusivamente attraverso gli strumenti
telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
Sempre il sopra citato articolo prevede, altresì, che i contribuenti che vogliono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15mila euro
devono obbligatoriamente richiedere l’apposizione del visto di
conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il
credito.
La circolare in commento, anzitutto, specifica che il tetto dei 10mila euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di utilizzo del credito Iva (annuale, infrannuale).
Le
nuove disposizioni si applicano al credito Iva annuale relativo
all’anno 2009 e ai crediti Iva trimestrali relativi all’anno 2010.
Ancora
si precisa che la richiesta di rimborso Iva risultante dalla
dichiarazione annuale per il 2009 si dovrà presentare – come per gli
scorsi anni – tramite il modello VR. La circolare ricorda, ai sensi del
citato articolo 10 del Decreto legge n. 78/2009,
che le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi devono essere
precisati tramite un provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa.
Pertanto,
ricapitolando, in base alle nuove disposizioni così come chiarite dalla
circolare in commento dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 2010 si
potranno effettuare le compensazioni dell’IVA con altri tributi (quali
IRPEF, IRES, addizionali, ecc. ecc.) solamente al rispetto delle
seguenti condizioni:
occore aver presentato prima, in via telematica ed attraverso i soli
canali telematici predisposti dall’Agenzia delle Entrate, la
dichiarazione IVA annuale in via autonoma o l’istanza di rimborso o
compensazione a seguito di liquidazione infrannuale, ed il credito è
utilizzabile dal successivo giorno 16 del mese ;
è necessario, oltre alla presentazione di una delle sopra indicate
dichiarazioni, l’apposizione del visto di conformità da parte di
professionista abilitato.