Fisco: si’ a ‘delatori’, ma solo se danno generalita’
Ok ai ‘delatori fiscali’, ma solo se forniscono i propri dati identificativi alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle entrate. E’ una delle novita’ introdotte nel decreto di semplificazione fiscale varato dal Parlamento. Il comma 8 dell’articolo 8 del provvedimento e’ stato infatti modificato e prevede ora che ”Le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attivita’ di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative dell’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi”.
Dunque chi viene indicato come evasore da persone non anonime rischia come minimo di trovarsi ‘programmato’ all’interno degli accertamenti. Ma appunto la segnalazione – si puntualizza – non dovra’ essere in forma anonima. Quindi chi vorra’ denunciare l’esercente che non emette lo scontrino dovra’ farlo rendendo le proprie generalita’ all’ Agenzia delle Entrate o al Corpo della Guardia di finanza. Si mantiene cosi’ fermo l’impegno di contrasto alle violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione delle ricevute e dello scontrino fiscale.
Anche se saltano, come noto, le cosiddette black list, ovvero le ”liste selettive di contribuenti” che siano stati ripetutamente segnalati. Ma un’alternativa c’e’: chi vuole segnalare puo’ farlo anche in forma anonima, cioe’ non fornendo i propri dati, solo che la segnalazione verra’ solo ‘appuntata’, cioe’ non servira’ ad elaborare liste di controllo ma potrebbe far scattare comunque delle verifiche.