Fondi immobiliari chiusi: nuove regole per i proventi dei soggetti non residenti
L’Agenzia delle Entrate con la circolare del 9 marzo 11/E fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla manovra estiva riguardo alle modifiche per la disciplina fiscale dettata per i fondi immobiliari chiusi, soprattutto per quanto concerne i proventi corrisposti dagli stessi a soggetti non residenti.
L’articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi con lo scopo di contrastare l’utilizzo di quello a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dal decreto legge n. 351/2001.
Ma quale era il regime vigente anteriormente al decreto 78/2010?
Prima della disciplina introdotta dal decreto 78/2010, convertito nella legge 122/2010, il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge n. 351 del 2001, prevedeva la non imponibilità dei redditi di capitale derivanti dalla distribuzione periodica o dal riscatto o liquidazione delle quote di fondi immobiliari percepiti dai soggetti non residenti.
Le Entrate forniscono, con la circolare in oggetto, indicazioni circa il regime di non imponibilità applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari percepiti da:
- fondi pensione;
- organismi di investimento collettivo del risparmio estero (nel caso siano istituiti in Paesi c.d. white list, di cui all’articolo 168 bis TUIR);
- enti o organismi internazionali;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello stato.
I sopra elencati soggetti per beneficiare del regime di non imponibilità avranno come obbligo quello di autocertificare la propria residenza nonché il periodo di possesso delle quote.
Per quanto concerne tutti gli altri investitori esteri sarà applica la ritenuta a titolo di imposta del 20%, o, nel caso siano residenti in paesi dove sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, la minore aliquota convenzionale da essi prevista.
Con la circolare qui in commento si è precisato, inoltre, che il nuovo regime sarà applicato ai soggetti non residenti per quei proventi percepiti a far data dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010), a patto e condizione che si riferiscano a periodi di attività dei fondi che hanno avuto inizio dopo la data del 31 dicembre 2009.
Le “vecchie regole” avranno vigore per quei proventi riferiti ai periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2009, anche se percepiti successivamente alla data del 31 maggio 2010.
Con la nuova disciplina per i fondi comuni di investimento immobiliare istituiti dopo la data del 31 maggio, non in linea con le nuove disposizioni, si prevede che:
– l’adeguamento alle nuove disposizioni, con assolvimento di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 5% del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto alla data del 31 dicembre 2009, da versare in tre rate pari a: 40%, 30% e 30% con scadenza 31 marzo 2011, 2012 e, infine, 2013, ovvero;
– in mancanza di tale adeguamento, la messa in liquidazione (con assolvimento di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 7% del valore netto del fondo) e, in aggiunta, sui risultati conseguiti fino alla conclusione della liquidazione, una una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con aliquota del 7% da versare entro il 16 del mese di febbraio dell’anno solare successivo a ciascun anno di durata della liquidazione.