Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale nella Sanità privata
Costituzione dell’Anagrafe dei Fondi, Casse enti e società di mutuo
soccorso con fini solamente assistenziali, con prestazioni che dovranno
garantire almeno il 20% del totale delle prestazioni offerte agli iscritti.
In
mancanza di tali requisiti si perderanno le attuali agevolazioni
fiscali: prestazioni odontoiatriche, assistenza socio- sanitaria alle
persone non autosufficienti, e interventi destinati a coloro che si
trovano temporaneamente inabilitati a causa di malattia o infortunio.
E’
quanto stabilito nel recentissimo decreto firmato dal Ministro del
Lavoro Sacconi, di integrazione del precedente decreto 31 marzo 2008.
Il
decreto dovrà essere ora inviato alla Corte dei Conti per la
registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.
Nozioni generali sui fondi integrativi
Sono
forme di mutualità volontaria istituiti con il decreto legislativo n.
229 del 1999 (già precedentemente delineati nel 1992) e caratterizzati
da tre elementi:
- l’assenza di selezione all’entrata;
- l’assenza di discriminazione nei premi da pagare e
- l’assenza di concorrenza con il servizio sanitario nazionale, anche se possono includere le prestazioni intramurarie.
I
fondi integrativi trovano evidenziata la loro natura integrativa,
complementare, rispetto al Servizio Sanitario Nazionale nel sopra
citato n. 229/1999, nel quale si definisce anche l’ambito di
applicazione: aree assistenziali gestite da strutture accreditate e
copertura di quella parte di spese, a carico del cittadino, per le
prestazioni incluse nei LEA e per le prestazioni sociosanitarie erogate
in strutture residenziali o semiresidenziali accreditate o in forma
domiciliare.
Praticamente si intendono le visite e la
diagnostica ambulatoriale con scelta del medico, scelta dell’equipe
chirurgica, camere a pagamento, purché erogate in regime di intra-moenia, ovvero privatamente ma all’interno di strutture pubbliche.
Al
termine integrativo si attribuisce, pertanto, una duplice valenza,
ovvero una garanzia per tutto ciò che non è di competenza del servizio
pubblico, e la copertura di oneri a carico dell’utente quali ticket,
pagamento per prestazioni libero-professionali intra – moenia e prestazioni di maggior comfort (quali possono essere ad esempio la camera singola, il telefono ecc.).
ovvero la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, (art. 1, c. 197) ha riscritto
le norme in materia di contributi alle forme di assistenza sanitaria
integrativa.
L’attuale sistema dell’assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da:
- Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale;
- Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
Entrambe le categorie sono costituite molto spesso da Enti non profit;
nella prassi, assai spesso le casse sono costituite in forma di
associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del Cod. Civ., così
come i fondi integrativi i quali, per espressa previsione legislativa,
possono inoltre assumere la forma di società di mutuo soccorso (Legge
15 aprile 1886, n. 3818) o di altri soggetti dotati di personalità
giuridica ai sensi del Codice Civile.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 le condizioni di fruizione del beneficio sono attualmente le seguenti:
- deve
trattarsi di contributi versati a Fondi integrativi del Servizio
Sanitario Nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del
D.Lgs. 502/92; - i Fondi devono operare negli ambiti di
intervento stabiliti con decreto del ministro della Salute (da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008); - l’importo
massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore ad
Euro 3.615,20. Ai fini del calcolo di tale limite si deve tuttavia
tener conto anche dei versamenti eseguiti dai lavoratori dipendenti ed
assimilati, nonché dai loro datori di lavoro, agli enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale (v. di punto precedente).
Il
tratto distintivo della nuova disciplina riguarda la condizione che gli
enti o casse assistenziali, così come i Fondi integrativi, dovranno
operare negli ambiti di intervento stabiliti dal ministro della Salute.
Il Decreto Ministeriale
Nel
decreto si prevedono e vengono descritte le modalità tecniche a cui
attenersi per l’accesso al sistema informativo “Anagrafe Fondi
Sanitari”, per la registrazione del compilatore e per l’iscrizione del
fondo sanitario alla stessa anagrafe con relativo rinnovo.
Le fasi sono, quindi, due:
- registrazione dei fondi sanitari;
- iscrizione e gestione delle informazioni nell’anagrafe.
1)
La prima fase consente ai soggetti “compilatori” che accedono al
sistema (elencati nell’allegato del decreto, quali ad esempio Ministero
del lavoro, enti, Casse) l’inserimento dei propri dati anagrafici, allo
scopo di ottenere le credenziali per l’accesso (ovvero user e password),
e di fornire i dati identificativi del fondo stesso, quali ad esempio,
la denominazione e il codice fiscale del fondo sanitario.
2)
In seguito alla registrazione, i compilatori del fondo, ai fini della
iscrizione e della gestione delle informazioni dell’anagrafe, dovranno
aver cura di inserire i seguenti documenti (previsti dall’articolo 3,
comma 3 del decreto):
- atto costitutivo;
- regolamento;
- nomenclatore delle prestazioni garantite;
- bilancio preventivo e consuntivo oppure documento equivalente;
- schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed, eventualmente, al nucleo familiare.
Tali documenti dovranno essere inviati telematicamente presso il sito www.ministerosalute.it/programmazione.
L’iscrizione all’anagrafe dei Fondi Integrativi (e di Casse, enti e società di mutuo soccorso) dovrà essere formalizzata entro la data del 30 aprile 2010 e rinnovata annualmente entro il 31 luglio.
Allo
scopo di rispettare la soglia delle risorse vincolate, a partire
dall’anno 2011, al momento della iscrizione al fondo (oppure del
previsto rinnovo) all’anagrafe dovrà essere, inoltre, aggiunta anche la
certificazione del legale rappresentante che indicherà al netto delle spese generali:
- il totale delle risorse impegnate per le prestazioni;
- il rapporto percentuale tra le prestazioni vincolate e tutte le altre prestazioni;
- le somme impegnate per le prestazioni con risorse vincolate almeno al 20% del totale delle risorse spese.
Le prestazioni cd. vincolate
Come
sopra accennato le prestazioni vincolate dovranno, quindi,
rappresentare almeno il 20% di tutte le risorse impegnate da Fondi e
Casse per l’intera gamma di prestazioni erogate nell’anno, al netto delle spese gestionali, e sono distinte in quattro voci, che così possono riassumersi:
- prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale per le persone non autosufficienti, sia
presso le abitazioni che presso le strutture esterne; - prestazioni
destinate al recupero di coloro che si trovano temporaneamente inabili
al lavoro per causa di infortunio o malattia (per prestazioni possono
essere intese, ad esempio) sia gli ausili ai dispositivi medici che le
cure termali); - odontoiatrica, includendo anche le protesi;
- le
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti per
favorirne l’autonomia e la permanenza a casa, ma anche presso le
strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio.
Il vincolo del 20%: è opportuno specificare che tale vincolo dovrà
essere garantito fin dalle gestioni 2010, anche se, nella pratica, la
verifica del rispetto delle condizioni ai fini dell’accesso al
beneficio fiscale, scatterà solo a partire dal 2012.
I
bilanci del 2010 saranno chiusi solo alla metà dell’anno 2011, per cui
solamente in quel momento l’Anagrafe avrà la possibilità di comunicare
alle aziende l’applicazione o meno del bonus fiscale, che a quel punto scatterà, o meno, dalle buste paga del gennaio 2012.
MINISTERO DEL LAVORO, DECRETO 8 novembre 2009
IL MINISTRO
VISTO
l’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e
successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione
dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;
VISTO
l’articolo 26, comma 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che, estende
l’ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi del Servizio
sanitario nazionale alle spese sostenute dall’assistito per le
prestazioni sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali
intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a
domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle
persone anziane e disabili:
VISTO l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale:
–
al comma 197, modificando il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) e all’articolo 51, comma 2, lettera a), si
prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, con
decreto del Ministro della salute sono individuati gli ambiti delle
prestazioni dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e
degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
fine assistenziale;
– al comma 198 si prevede che fino
all’emanazione del decreto del Ministro della salute sopra citato è
prorogata l’efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 , il quale
all’articolo 1, comma 2, definisce gli ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale;
all’articolo
1, comma 3, definisce gli ambiti di intervento degli enti, casse e
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
prevedendo che a partire dal 2010 gli ambiti si intendono rispettati a
condizione che almeno il 20 per cento delle risorse complessive sia
destinato all’erogazione di prestazioni coincidenti con quelle di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo;
all’articolo
1, comma 4, stabilisce che con decreto del Ministro della salute sono
definiti i criteri e le modalità per il calcolo della misura del 20 per
cento sopra citato;
– all’articolo 2, istituisce l’Anagrafe dei
fondi sanitari alla quale devono iscriversi i fondi sanitari
integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo
51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
RITENUTO di
modificare il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Ministro della
salute del 31 marzo 2008. esplicitando, in luogo del riferimento ivi
contenuto alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo, le
aree prestazionali cui gli enti, casse e società di mutuo soccorso
aventi esclusivamente fine assistenziale devono destinare almeno il 20%
delle risorse perché si intendano rispettati gli ambiti di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
modo da evitare possibili elementi confusivi tra la disciplina
concernente i suddetti enti, casse e società di mutuo soccorso e quella
concernente i fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario
nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 20 dicembre 1992, n. 502;
RITENUTO di specificare,
le informazioni sintetiche che, in fase di prima applicazione, devono
affluire all’Anagrafe dei fondi sanitari, per consentire al Ministero
che gestisce l’Anagrafe di valutare quantitativamente l’operatività e
le principali caratteristiche gestionali dei soggetti iscritti;
RITENUTO
di rinviare ad un successivo decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la definizione della modalità di
funzionamento a regime dell’Anagrafe;
VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 e successive
modificazioni, relativo alla definizione dei livelli essenziali di
assistenza;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
CONSIDERATO
il disposto dell’Allegato B “Disciplinare tecnico in materia di misure
minime di sicurezza”, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che elenca le misure minime di sicurezza da adottare in caso di
trattamento di dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
Acquisito
in data 17 settembre 2009 il parere del Garante per la protezione dei
dati personali, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
DECRETA
Art. 1
(Modifica del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 )
1.
Nel decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, all’articolo
1, comma 3, nel secondo periodo le parole «coincidenti con quelle di
cui alle lettere a) e b) del comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai
soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero
della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o
infortunio».
Art. 2
(Ambito di applicazione e definizioni)
1.
Il presente decreto, per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera e-ter), e dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive
modificazioni, in applicazione degli articoli 1, comma 4, e 2, comma 3,
del decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, come
modificato dall’articolo 1 del presente provvedimento:
a.
definisce le procedure e le modalità di funzionamento dell’Anagrafe dei
fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e degli
enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
b. definisce i criteri e le modalità per il
calcolo della quota di risorse destinate all’erogazione delle
prestazioni di cui al comma 2, lettera d), e per la verifica che tale
quota non sia inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo
delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni
garantite ai propri assistiti da parte degli enti, casse e società di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Ai soli fini di quanto previsto dai successivi articoli del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) “Anagrafe”: l’Anagrafe
dei fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale,
istituita ai sensi dell’art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, e degli
enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine
assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
b) “fondi sanitari”: i fondi sanitari
integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, nonché gli enti, casse e società di mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo
51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) “decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008”: decreto
del Ministro della salute del 31 marzo 2008 sugli ambiti di intervento
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai Fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse
aventi esclusivamente fini assistenziali, come modificato dal presente
decreto;
d) “soglia delle risorse vincolate”: soglia
della quota di risorse vincolate per l’erogazione di prestazioni di
assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai
soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero
della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o
infortunio, nella misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare
complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le
prestazioni garantite ai propri assistiti, stabilita dal decreto del
Ministro della salute 31 marzo 2008, come modificato dall’articolo 1
del presente decreto. Le prestazioni sono da intendersi:
1)
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non
autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a
domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto
personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto
domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione
volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della
medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e
semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a
domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
2)
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del
bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito
domiciliare, semiresidenziale e residenziale, articolate in base alla
intensità, complessità e durata dell’assistenza;
3) prestazioni
finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente
inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o
dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre
prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non
comprese nei livelli essenziali di assistenza;
4) prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi
dentarie.
Art. 3
(Iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe)
1.
I fondi sanitari si iscrivono all’Anagrafe ovvero rinnovano la loro
iscrizione entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l’anno 2010 i fondi
sanitari si iscrivono entro il 30 aprile 2010.
2. In fase di
prima applicazione, l’iscrizione all’Anagrafe si intende perfezionata
con la trasmissione telematica della documentazione di cui al comma 3,
nonché con la compilazione delle informazioni relative all’attività
gestionale, attraverso l’accesso al seguente sito internet, http://www.ministerosalute.it/programmazione/.
3. I fondi sanitari, al momento dell’iscrizione all’Anagrafe, trasmettono, in via telematica, la
seguente documentazione, stabilita al comma 2 dell’art. 2 del decreto del Ministro della salute
31 marzo 2008:
a) atto costitutivo;
b) regolamento;
c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo
familiare.
4. Ai fini del rispetto della soglia delle risorse vincolate, a partire dal 2011, gli enti, casse e società
di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al momento dell’iscrizione all’Anagrafe o del relativo rinnovo, trasmettono, in
aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, certificazione a firma del legale
rappresentante, che indichi, per l’anno precedente, al netto delle spese generali:
a)
l’ammontare delle risorse impegnate che, nella modalità di prestazioni
direttamente erogate o di rimborsi a fronte di spese sanitarie dei
propri assistiti, si riferiscano a prestazioni di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera d) e delle risorse impegnate che, nella modalità di
erogazione di somme anche forfetari amente stabilite, si riferiscano a
prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2),
relative a soggetti il cui stato di non autosufficienza sia attestato
da idonea certificazione medica;
b) l’ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
c) percentuale dell’importo di cui alla lettera a) sull’importo di cui alla lettera b).
5.
Dell’avvenuta iscrizione o dell’avvenuto rinnovo è rilasciata, con
modalità telematica, specifica attestazione da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. I fondi
sanitari già iscritti all’Anagrafe nell’anno precedente, rinnovano
l’iscrizione con la conferma della documentazione invariata, con la
trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle nuove
informazioni relative all’attività gestionale.
7. Le modalità
tecniche cui attenersi per l’accesso al sistema informativo “Anagrafe
Fondi Sanitari”, per la registrazione del compilatore e l’iscrizione
del fondo sanitario all’anagrafe nonché per il rinnovo dell’iscrizione,
sono definite nel disciplinare tecnico allegato, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
8. Il perfezionamento dell’iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe ovvero il relativo rinnovo:
a)
relativamente ai fondi sanitari integrativi, costituisce condizione per
la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con gli ambiti
definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della
salute 31 marzo 2008:
b) relativamente agli enti, casse e
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
costituisce condizione per la verifica della coerenza delle prestazioni
erogate con gli ambiti definiti dall’articolo 1, comma 3, del decreto
del Ministro della salute 31 marzo 2008, nonché per la verifica della
soglia delle risorse vincolate.
9. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali si provvede
alla definizione della modalità di funzionamento a regime dell’Anagrafe.
Art. 4
(Finalità del trattamento e accesso ai dati)
1. L’Anagrafe è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai fini
di:
a)
censimento dei soggetti operanti come organismi di sanità integrativa,
in modo da valutare tutti i possibili elementi di connessione tra
l’azione della sanità integrativa ed il Servizio Sanitario Nazionale;
b)
verifica del rispetto della soglia delle risorse vincolate da parte
degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
2. I dati personali raccolti
per le finalità del presente decreto e indicati nel disciplinare
tecnico sono trattati, nel rispetto della nonnativa vigente in materia
di protezione di dati personali, in conformità ai principi di
proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati
personali.
3. La riservatezza dei dati trattati, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita dalle
procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in
conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71, comma 1 bis,
del Codice dell’amministrazione digitale.
4. Il trattamento dei
dati raccolti nell’Anagrafe per le finalità di cui al comma 1, lettere
a) e b), è consentito alla Direzione generale della programmazione
sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di
sistema e alla Direzione generale del sistema informativo del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
5. L’accesso
ai dati per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è altresì
consentito all’Agenzia delle entrate ai fini della verifica, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
delle certificazioni rese dal legale rappresentante degli enti, casse e
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di
cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
previste dall’articolo 3, comma 4.
Art. 5
(Criteri e modalità per il calcolo e la verifica della soglia delle risorse vincolate)
1.
La soglia delle risorse vincolate si intende rispettata a condizione
che, su base annua, le risorse specificamente impegnate per
l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lett.
d), non siano inferiori al 20 per cento del totale delle risorse
impegnate per l’erogazione complessiva delle prestazioni garantite ai
propri assistiti al netto delle spese gestionali, in coerenza con i
dati comunicati all’Anagrafe dei fondi sanitari ai sensi dell’articolo
3, comma 4.
2. Il rispetto della soglia delle risorse vincolate,
su base annua, a partire dall’anno gestionale 2010, costituisce
condizione per considerare rispettati gli ambiti di intervento fissati
dal Ministro della salute e conseguentemente, a partire dall’anno 2012,
per beneficiare, annualmente, del trattamento fiscale agevolato ai
sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Allegato
Disciplinare tecnico
Indice
Introduzione
Soggetti
Modalità e fasi
Registrazione dei Fondi Sanitari
Iscrizione e gestione delle informazioni dell’Anagrafe
Introduzione
Il
presente documento descrive le modalità tecniche cui attenersi per
l’accesso al sistema informativo “Anagrafe Fondi Sanitari”, per la
registrazione del compilatore nonché per l’iscrizione del fondo
sanitario all’Anagrafe e relativo rinnovo.
Soggetti
Gli attori coinvolti nell’utilizzo di tale Sistema sono i seguenti:
–
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in quanto
responsabile dell’istituzione e della gestione dell’anagrafe;
Fondi
sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o
adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni; Enti, casse e società di
mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Modalità e fasi
Il
processo per l’accesso al sistema, per la registrazione del compilatore
e l’iscrizione del fondo sanitario all’Anagrafe nonché per il rinnovo
dell’iscrizione dei fondi sanitari all’Anagrafe è regolato
dall’articolo 3 del decreto ed è suddiviso nelle seguenti fasi
temporalmente distinte:
Registrazione dei Fondi Sanitari;
Iscrizione e gestione delle informazioni nell’Anagrafe;
Di
seguito vengono fornite le modalità e le informazioni necessarie
all’accesso e all’utilizzo del Sistema da parte degli attori dello
stesso.
Per accedere alle fasi di registrazione,
iscrizione e gestione dell’Anagrafe, i compilatori dovranno essere in
possesso di un personal computer e di un collegamento ad Internet di
tipo ADSL.
L’accesso al Sistema Anagrafe Fondi Sanitari
avviene attraverso la sezione del Portale del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali – Settore salute, all’indirizzo http://vvv.ministerosalute.it/programmazione.
Registrazione dei Fondi Sanitari
Questa
fase del processo ha l’obiettivo di consentire ai compilatori che
accedono al Sistema per conto del singolo Fondo Sanitario, di inserire
i propri dati anagrafici al fine di ottenere le credenziali di accesso
al Sistema (userid e password), nonché di fornire i dati identificativi
del Fondo.
A tali fini i compilatori dovranno fornire i seguenti dati anagrafici:
Dato da rilevare Descrizione Denominazione del fondo la denominazione del l’ondo Sanitario Codice fiscale del fondo Il codice fiscale del Fondo Sanitario Indirizzo della sede legale L’indirizzo della sede legale del Fondo Sanitario Telefono della sede legale Il recapito telefonico della sede legale del Fondo Sanitario Fax della sede legale Il numero di fax della sede legale del Fondo Sanitario Cognome del legale rappresentante Il cognome del legale rappresentante del Fondo Sanitario Nome del legale rappresentante Il nome del legale rappresentante del Fondo Sanitario Telefono del legale rappresentante Il recapito telefonico del legale rappresentante del Fondo Sanitario Fax del legale rappresentante Il numero di fax del legale rappresentante del Fondo Sanitario E-mail del legale rappresentante L’indirizzo Email del legale rappresentante del Fondo Sanitario
nonchè i seguenti dati identificativi del Fondo Sanitario:
Dato da rilevare |
Descrizione |
Cognome |
Il cognome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Nome |
Il nome del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Data di nascita |
La data di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Comune di nascita |
Il |
Provincia di nascita |
La Provincia di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Stato di nascita |
Lo Stato di nascita del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Sesso |
Il sesso del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Codice fiscale |
Il codice fiscale del compilatore che si registra per conto del Fondo Sanitario |
Email utente |
L’indirizzo |
Superata
la fase di registrazione, i compilatori saranno abilitati per accedere
alla successiva fase di iscrizione e gestione dell’Anagrafe.
Iscrizione e gestione delle informazioni dell’Anagrafe
Per
l’iscrizione e la gestione delle informazioni dell’Anagrafe, i
compilatori del Fondo, registrati nella fase precedente, dovranno
inserire la seguente documentazione prevista dall’articolo 3, comma 3,
del decreto:
a) atto costitutivo; . b) regolamento;
c) nomenclatore delle prestazioni garantite;
d) bilancio preventivo e consuntivo o documento equivalente;
e) schema di modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed eventualmente al nucleo familiare
Il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari garantisce che i compilatori accedono alle sole informazioni di propria competenza.
A
partire dal 2011, in relazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma
4, del decreto, ai fini del rispetto della soglia delle risorse
vincolate, gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi
esclusivamente fine assistenziale, di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in aggiunta alla
documentazione sopra indicata, trasmettono certificazione, a firma del
legale rappresentante, che indichi, per l’anno precedente, al netto
delle spese generali:
a) l’ammontare delle risorse impegnate
che, nella modalità di prestazioni direttamente erogate o di rimborsi a
fronte di spese sanitarie dei propri assistiti, si riferiscano a
prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d);
b) l’ammontare del totale delle risorse impegnate per la copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti;
c) percentuale dell’importo di cui alla lettera a) sull’importo di cui alla lettera b).
I
Fondi Sanitari già iscritti all’Anagrafe nell’anno precedente,
rinnovano l’iscrizione con la conferma della documentazione invariata,
con la trasmissione di quella modificata e con la compilazione delle
nuove informazioni relative all’attività gestionale.
Fin
dalla prima iscrizione, il Sistema Anagrafe Fondi Sanitari rilascia
specifica attestazione a nome del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali dell’avvenuta iscrizione o dell’avvenuto
rinnovo. Tale attestazione consiste nel rilascio di una ricevuta
telematica contenente il numero di protocollo assegnato alla pratica di
iscrizione/rinnovo e la data di validazione dei dati immessi dal Fondo.