Fondi pensione, riscattare in anticipo si può: ecco in quali casi
ROMA – I fondi pensione sono per definizione una forma di
risparmio di lungo periodo; l’obiettivo è infatti quello di integrare
la pensione di base. Non stupisce allora che il momento dal quale si
comincerà a percepire la prestazione finale (100% come rendita o 50%
sotto forma di capitale e 50% comunque sotto forma di rendita) coincide
con l’età di pensionamento di vecchiaia nel sistema obbligatorio di
riferimento (INPS per dipendenti privati e autonomi, INPDAP per
dipendenti pubblici, Casse di previdenza per i liberi professionisti).
Ma si può “uscire” prima? E il dubbio si ripete ancor più in questo
particolare frangente di crisi economica con il frequente ricorso agli
ammortizzatori sociali (è di questi giorni il dato dell’INPS secondo
cui le ore di Cassa integrazione chieste dalle imprese ed autorizzate
sono cresciute nel 2009 del 311,4% rispetto al 2008). In analogia a
quanto previsto per il tfr lasciato in azienda una prima possibilità è
costituita dal ricorso alle anticipazioni (vedi approfondimento).
Esiste però anche la possibilità del riscatto parziale o totale, con
previsioni specifiche anche in caso di ricorso a procedure di cassa
integrazione o mobilità
Quando è possibile riscattare: la prima possibilità è quella del
riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione
individuale maturata (è pari alla somma dei contributi del lavoratore,
di quelli del datore di lavoro, del tfr e delle rivalutazioni
finanziarie derivanti dal loro investimento), nei casi di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso
di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Vi è poi il riscatto
totale per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione
della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può però essere esercitata
nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche complementari. In questi casi vi è infatti
l’anticipo della prestazione pensionistica. Dal punto vista fiscale nei
casi di riscatto è operata una ritenuta a titolo di imposta con
l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche. Altra possibilità (decisamente
non augurabile) è poi quella del riscatto in caso di decesso
dell’aderente prima del raggiungimento dell’età pensionabile.
Previdenza integrativa e ammortizzatori sociali: meritano poi
sicuramente un approfondimento più specifico i riflessi previdenziali
del ricorso agli ammortizzatori sociali. Partendo dalla previdenza di
base, per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha
diritto alla contribuzione figurativa con accredito automatico da parte
dell’INPS (vedi approfondimento). Passando alla previdenza integrativa,
il concetto chiave è che la contribuzione segue la retribuzione: se
questa non è dovuta non spetta neanche la prima. Come già visto in caso
di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, casse
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria è possibile esercitare
il riscatto. Il tema è stato poi recentemente meglio esplicitato dalla
COVIP con uno specifico Orientamento Interpretativo. L’Autorità di
Vigilanza ritiene consentito il riscatto anche nel caso in cui, pur non
intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per
effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di
sospensione totale dell’attività lavorativa che deve comunque perdurare
per un arco di tempo significativo. Per analogia con le altre ipotesi,
si reputa debba essere non inferiore a 12 mesi. Viene considerato
inoltre ammissibile che le forme pensionistiche complementari diano
corso, ad esito dell’istanza pervenuta, alla liquidazione parziale
della posizione degli iscritti, anche prima dell’avvenuta maturazione
del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta
risulti definito in via preventiva il periodo di fruizione della cassa
integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in
almeno 12 mesi. In sintesi Il riscatto per cassa integrazione guadagni
deve essere consentito, da parte di tutte le forme pensionistiche
complementari, nei seguenti casi:
– in presenza di cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
– laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro,
vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12
mesi.
Cosa può fare il lavoratore se cessano i requisiti di partecipazione
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività
b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione
individuale maturata, nei casi i cessazione dell’attività lavorativa
che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria c)il riscatto totale della posizione
individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti
la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un
periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere
esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.