Fondo di solidarietà per i mutui, bisogna affrettarsi le risorse sono limitate
L’associazione NoiConsumatori ricorda che dal 15 novembre 2010 sarà possibile presentare la domanda per l’accesso ai benefici previsti dal Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. NoiConsumatori consiglia di affrettarsi a presentare la domanda perché la risorse in dotazione al Fondo sono limitate (pare non più di 20 milioni di euro). L’Associazione ribadisce che l’agevolazione consiste nella possibilità di sospendere il pagamento delle rate di un mutuo prima casa per un massimo di 18 mesi (il mutuo viene allungato per un periodo equivalente). A fronte della sospensione del pagamento delle rate, il Fondo creato presso il Dipartimento del Tesoro (e gestito da CONSAP Spa) rimborserà alle banche interessate, per i 18 mesi, le “quote interessi” delle rate, facendo riferimento esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui; quindi solo l’euribor, nel caso di mutui a tasso variabile, e l’IRS nel caso di mutui a tasso fisso, ma non lo “spread”, cioè la maggiorazione o guadagno della banca.
I requisiti soggettivi previsti dal regolamento del fondo sono:
- essere proprietari dell’immobile oggetto del contratto di mutuo, che deve costituire l’abitazione principale del beneficiario;
- essere titolari di un mutuo non superiore a 250.000 euro (importo erogato), in ammortamento da almeno un anno;
- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ai 30.000 euro.
Tutti e 3 i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda. Per quanto riguarda gli “eventi”, l’ammissione al beneficio è subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti fatti:
- perdita del posto di lavoro o disoccupazione per almeno tre mesi (sono esclusi i cassintegrati)
- morte o condizioni di non autosufficienza (invalidità permanente) di uno dei componenti il nucleo familiare, purché questi apporti almeno il 30% del reddito imponibile complessivo della famiglia domiciliata nell’abitazione del beneficiario;
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore ai 5000 euro annui;
- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo per un importo non inferiore a 5000 euro;
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.
Verificato il possesso dei requisiti, l’interessato deve presentare domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet “dedicato”. La banca, acquisita la domanda e verificata la regolarità e completezza della documentazione, la inoltra a Consap Spa (Gestore del fondo). Acquisito il nulla osta da Consap, la banca comunica al beneficiario la sospensione dell’ammortamento del mutuo. La sospensione può essere richiesta anche da chi fosse già in arretrato di rate da pagare, purché non siano state nel frattempo già avviate procedure esecutive. La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte.